Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1398 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia. Il ricorso è fondato quando l’amministrazione non abbia integralmente eseguito il titolo. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta ove risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, traducendosi in una locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente di euro 1.500,00 complessivi per tre anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Non avendo l’amministrazione provveduto all’accredito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha chiarito che tale disposizione si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Esso va tenuto distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che ex art. 475 c.p.c. costituiva requisito per l’esecuzione secondo il rito civile, ma che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c., poiché il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione non ha eseguito, per la parte di interesse, il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda, dichiarando l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza entro centoventi giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, finendo per risolversi in una locupletazione. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che esclude le astreinte in presenza di ragioni ostative da valutare in concreto, con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive. L’amministrazione è stata condannata alle spese di causa e alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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