Regolarizzazione alloggi ERP: la cessione antecedente al 23.05.2014 non è ostativa (TAR Lazio n. 4131 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020, deroga all’art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 per le occupazioni in corso alla data del 23 maggio 2014. La causa ostativa della illegittima cessione dell’alloggio, prevista dall’art. 22, comma 147, l.r. Lazio n. 1/2020, non opera quando la cessione sia avvenuta in data antecedente al 23 maggio 2014: in tal caso, l’occupante che ne sia beneficiario conserva il titolo alla regolarizzazione, sempreché sussistano i requisiti per l’assegnazione.
Il Fatto
La ricorrente, occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Roma Capitale e gestito dall’Ater, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020. Il diniego si fondava sulla circostanza che l’ingresso nell’alloggio sarebbe avvenuto in seguito a una illegittima cessione da parte del precedente assegnatario, con conseguente applicazione della causa ostativa di cui al comma 147 della medesima legge regionale.
L’interessata, che occupava l’immobile dal 1° gennaio 2010 con i figli minori, aveva convissuto per circa due anni con il legittimo assegnatario; quest’ultimo aveva trasferito la residenza altrove nel novembre 2011. Avverso il diniego, la ricorrente deduceva la violazione delle norme sul giusto procedimento e l’errata applicazione della disciplina sulla cessione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020 consente la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo per coloro che occupavano l’alloggio alla data del 23 maggio 2014, in deroga all’art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 che commina la decadenza per il cedente e per il cessionario del godimento dell’alloggio.
Quanto al coordinamento tra i commi 140 e 147 dell’art. 22 l.r. Lazio n. 1/2020, il Tribunale ha richiamato un proprio precedente, la sentenza n. 16153/2024, riferito alla analoga disciplina di sanatoria di cui all’art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006, secondo cui la causa ostativa della cessione illegittima non è estensibile alla norma che intende sanare per il passato situazioni di illegalità, regolarizzando a titolo oneroso la posizione dell’occupante.
Applicando il medesimo criterio interpretativo alla disciplina di cui alla l.r. Lazio n. 1/2020, il Collegio ha concluso che il discrimen temporale rilevante è la data del 23 maggio 2014: la causa ostativa di cui al comma 147 opera solo se la cessione dell’alloggio è avvenuta successivamente a tale data. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva essa stessa attestato che il precedente assegnatario aveva trasferito la residenza in data 11 novembre 2010, quindi in epoca antecedente alla data individuata dal legislatore.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato ritenuto fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020 e dell’errata applicazione del comma 147 della stessa legge; il provvedimento di rigetto è stato conseguentemente annullato. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
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Nota della Redazione
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