Revoca nulla osta illegittima per mancata traduzione e difetto istruttoria (TAR Campania n. 210 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando il provvedimento, pur incidendo direttamente sulla regolarità del soggiorno dello straniero, non sia stato tradotto in una lingua da questi conosciuta o in una delle lingue veicolari, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998. L’Amministrazione che ometta di valutare la documentazione sopravvenuta, idonea a integrare i requisiti richiesti, incorre in difetto di istruttoria e in violazione delle garanzie partecipative. La mancata partecipazione procedimentale assume rilievo sostanziale quando gli elementi documentali avrebbero potuto orientare diversamente la decisione, imponendo la concessione di una nuova convocazione prima dell’adozione del provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli il nulla osta al lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale in data 30 novembre 2023, in forza di titolo rilasciato il 1 maggio 2023. Convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la procedura non si perfezionava per l’assenza del certificato di idoneità alloggiativa. Seguiva l’avvio del procedimento di revoca e, in data 23.12.2024, il provvedimento di revoca del nulla osta.

Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per la mancata traduzione della comunicazione di avvio e del provvedimento, la lesione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge 241/1990, il difetto di istruttoria e la natura non ostativa della mancanza del certificato alloggiativo. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, esaminando congiuntamente le prime due censure e assorbendo la terza. In via preliminare, il Tribunale rileva la tempestività dell’impugnazione: non vi è prova in atti di alcuna comunicazione del provvedimento di revoca al ricorrente, essendo stati depositati dalla resistente solo gli atti procedimentali, senza evidenze dell’attività di comunicazione o notificazione.

Le allegazioni dell’Amministrazione circa l’invio alla PEC del datore di lavoro e a quella inserita nell’applicativo dello sportello non sono suffragate documentalmente e, in ogni caso, non valgono a dimostrare la compiuta conoscenza o conoscibilità del provvedimento da parte del ricorrente, atteso che l’atto risulta testualmente indirizzato al domicilio fisico di quest’ultimo.

Queste considerazioni assorbono la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, che pure il Tribunale riconosce fondata, giusta la mancata traduzione del provvedimento, pacificamente ammessa dall’Amministrazione. Nell’ambito applicativo dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98 rientra anche il provvedimento di revoca, che concreta il ritiro dell’atto legittimante l’ingresso e incide direttamente sulla regolarità del soggiorno dello straniero.

Nel merito, il Collegio valorizza l’ingresso in Italia avvenuto optimo iure, l’inerzia dell’Amministrazione nella tempestiva convocazione delle parti e il lungo lasso temporale tra il rilascio del nulla osta e la revoca, aggravato dalla mutazione del domicilio medio tempore intervenuta. Risulta comprovata e non contestata la richiesta di attestazione dei requisiti di idoneità alloggiativa presentata dal ricorrente già l’8 agosto 2024, pochi giorni dopo la comunicazione di avvio, unitamente alla comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di pubblica sicurezza.

A fronte di tali allegazioni, già favorevolmente delibate in sede cautelare, l’Amministrazione non ha opposto contestazioni specifiche, limitandosi a reiterare gli assunti posti a base del provvedimento. La pretermissione delle garanzie procedimentali assume così pregnanza sostanziale, poiché la documentazione era astrattamente idonea a superare i rilievi ostativi e a giustificare una nuova convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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