Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1002 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’Amministrazione scolastica è tenuta a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato che le impone l’erogazione della Carta docente. Il ricorso è accolto quando risulti il giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione provi l’avvenuta integrale esecuzione. Il commissario ad acta nominato in via preventiva assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta alcun compenso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, hanno ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 28 gennaio 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 19 giugno 2025.
Nonostante il titolo esecutivo, l’Amministrazione è rimasta inerte e non ha erogato la Carta. I docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Como. La copia conforme è stata notificata all’Amministrazione il 28 gennaio 2025.
Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo di cui all’art. 474 cod. proc. civ., costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, e cita sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
L’Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Da qui l’accoglimento del ricorso, con obbligo di erogare ai ricorrenti l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 3.000,00 in favore di ciascuno, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
In caso di perdurante inottemperanza il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non appare dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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