Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 595 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al c.d. bonus carta docente integra l’obbligo dell’Amministrazione di darvi integrale esecuzione. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza e la mera costituzione formale della parte resistente, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle spese segue il principio per cui, non essendo contestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. La sentenza, ritualmente notificata, non è stata eseguita dall’Amministrazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate.
Il Ministero si è costituito con sola memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione dell’azione risulta pertanto integrata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Essendo decorso il termine di legge e non avendo l’Amministrazione, costituita solo formalmente, opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il TAR ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
A tal fine è stato assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale ministeriale.
Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza, decorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha quindi condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.
Nota della Redazione
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