Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 769 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo deve essere condannata a dare completa esecuzione al giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è condizione dell’azione e, una volta decorso infruttuosamente, legittima il ricorso. Al perdurante inadempimento consegue la nomina del Commissario ad acta, che può essere individuato in un dirigente già preposto alla gestione della relativa spesa pubblica, senza corresponsione di compenso.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza con cui era stato dichiarato il loro diritto all’accredito, sulla carta di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 107/2015, del contributo per la formazione, con importi variabili secondo la posizione di ciascuno, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.

Notificato il titolo in data 22.07.2024, l’Amministrazione non vi ha dato corso. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro in data 14.07.2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata: il titolo è divenuto definitivo e il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, è decorso senza che l’Amministrazione completasse le procedure di esecuzione.

Su questo punto la motivazione è netta. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il thema decidendum si è quindi concentrato sulla sola verifica dell’esecuzione, non sulla fondatezza del diritto già accertato dal giudice del lavoro.

Il giudice amministrativo ha ricordato di procedere ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha qualificato la vicenda come inottemperanza al giudicato. La condanna riguarda la parte del titolo relativa al contributo per la formazione, con assegnazione all’Amministrazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Al decorso infruttuoso di quel termine segue la previsione di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione all’organo commissariale, entro cui deve provvedere il Commissario ad acta. Il collegio ha individuato il commissario nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., con liquidazione in mille euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *