Accesso agli atti tributari e soccombenza virtuale dopo l’ostensione tardiva (TAR Campania n. 2138 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti di un procedimento tributario ormai concluso è pieno e non è escluso dall’art. 24 della legge n. 241/1990, che limita il segreto ai soli atti preparatori in corso di formazione. L’interesse conoscitivo è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e sussiste anche prima di un giudizio, al fine di valutarne l’opportunità. L’ostensione tardiva della documentazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese si applica il principio della soccombenza virtuale: il ricorso va valutato come se fosse stato accolto, con attribuzione della soccombenza all’Amministrazione. L’errore materiale nell’invio della risposta a un destinatario errato non giustifica l’inerzia, ma può integrare eccezionali ragioni di compensazione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune copia dell’avviso di accertamento esecutivo per Tasi 2015 e del relativo referto di notificazione. L’istanza di accesso è stata inviata a mezzo PEC il 5 dicembre 2025. La richiesta era funzionale a verificare la legittimità di una comunicazione di fermo amministrativo notificata il 18 novembre 2025, atto che presuppone la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.

Decorsi inutilmente trenta giorni, si è formato il silenzio-rifiuto. La ricorrente ha proposto ricorso, depositato il 17 gennaio 2026, chiedendo la declaratoria del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione. Il Comune si è costituito sostenendo di aver riscontrato l’istanza il 9 dicembre 2025, ma di aver inviato la comunicazione a un destinatario errato per mero errore materiale, e di aver trasmesso la documentazione alla difesa il 22 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’ostensione della documentazione ha soddisfatto l’interesse sostanziale della parte istante. L’adempimento, sebbene tardivo e successivo all’instaurazione del giudizio, fa venire meno l’interesse a una pronuncia di merito. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La regolamentazione delle spese impone la valutazione della fondatezza del ricorso secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso appare virtualmente fondato. L’art. 22 della legge n. 241/1990 configura l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa e lo riconosce a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Nel caso di specie l’interesse è palese. L’acquisizione dell’avviso di accertamento e della relata di notifica è funzionale all’esercizio del diritto di difesa avverso il fermo amministrativo, che su tali atti fonda la propria legittimità. L’interesse non è meramente esplorativo, ma risponde alla necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici, tutelata in via rafforzata dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria – Catanzaro n. 1229/2023.

Quanto alla regolarità dell’istanza, la stessa, pur inviata a mezzo PEC dal difensore, reca la specificazione di essere trasmessa in nome, per conto e nell’interesse della parte, che la sottoscrive per ratifica, con allegazione del documento di identità. Tale formula rende l’istanza direttamente imputabile alla volontà della contribuente e sana ogni dubbio sulla procura speciale per la fase procedimentale.

L’Amministrazione è rimasta inerte oltre i trenta giorni previsti dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, dando luogo alla formazione del silenzio-rifiuto. L’ostensione è avvenuta solo il 22 gennaio 2026, dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. L’errore materiale addotto costituisce una disfunzione organizzativa interna che non può riverberarsi negativamente sul cittadino, costretto ad adire la via giurisdizionale. La soccombenza virtuale va dunque attribuita all’Amministrazione. Il Collegio ravvisa tuttavia eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese, considerata l’intenzione di riscontro manifestata a pochi giorni dalla richiesta e l’immediato adempimento dopo la conoscenza del gravame, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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