Riconoscimento titolo estero per sostegno: il silenzio oltre quattro mesi è inadempimento (TAR Lazio n. 8777 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, sussiste l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione allorché sia stata presentata una formale istanza e sia decorso il relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi ove l’autorità abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. La scadenza del termine senza l’adozione del provvedimento conclusivo, in assenza di richieste istruttorie, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. In caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, demandando all’Amministrazione e al commissario, nell’esame della domanda, l’osservanza dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.
Il Fatto
Un docente, in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento di sostegno. Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’Amministrazione si pronunciasse, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, lamentando la conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la fattispecie del silenzio inadempimento si perfeziona al ricorrere di due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati.
Quanto al termine, il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda eventuali integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo per la conclusione del procedimento può arrivare al massimo a quattro mesi, ove venga esercitata la facoltà di richiedere integrazioni documentali.
Dagli atti di causa è emerso che il Ministero era rimasto totalmente inerte, senza richiedere alcuna integrazione della domanda. Il decorso del termine massimo senza alcuna attività procedimentale ha quindi determinato il perfezionarsi dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, con conseguente violazione dei termini procedimentali. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Collegio ha infine precisato che, nell’esame della domanda, sia l’Amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai criteri enunziati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno definito la questione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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