Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta Docente (TAR Lombardia n. 479 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione a erogare il beneficio della Carta Docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione e assegnato termine per il pagamento integrale. In caso di ulteriore inerzia va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta quando l’esiguità del debito e i vincoli di finanza pubblica rendono la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente, per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in data 5 aprile 2024.
Decorso il termine dilatorio senza alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di erogazione dell’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero e assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per il pagamento integrale. Per il caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto. Nel caso di specie rilevano le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese sono dichiarate compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che ha prodotto la sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato prive di asseverazione, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.