Concessione demaniale aeroportuale e usi ulteriori del sedime senza revoca (TAR Lombardia n. 3024 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione demaniale di sedime aeroportuale, la facoltà del gestore di autorizzare l’uso dell’area per eventi non connessi all’attività aeronautica non contrasta con la destinazione del bene, purché siano rispettate le condizioni poste dal regolamento di gestione a garanzia della sicurezza, cioè la chiusura al traffico e l’ispezione preventiva di agibilità. La clausola del disciplinare che consente lo sfruttamento del terreno “come pista aeroportuale e a supporto di eventuali iniziative collegate” non impone un uso esclusivo, ma si integra con la disciplina regolamentare in rapporto di complementarietà. La gestione materiale affidata al club federato non integra la cessione della concessione vietata dal disciplinare, quando il club opera per conto dell’ente pubblico concessionario a struttura federativa. Il diniego di revoca è quindi legittimo se l’istruttoria ha accertato l’assenza di usi incompatibili con il vincolo idrogeologico e la conformità alle prescrizioni.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’area limitrofa all’aeroporto di Voghera-Rivanazzano, sito lungo l’alveo del torrente Staffora e perciò appartenente al demanio idrico. In forza dell’art. 86 del d.lgs. n. 112/1998 la gestione è attribuita alla Regione, che l’ha data in concessione all’Aero Club d’Italia, il quale a sua volta l’ha assegnata al club federato sul territorio. Sull’area della ricorrente insiste un hangar autorizzato dall’Enac nel 2017.

Dopo la chiusura dell’aeroporto al traffico per indisponibilità del servizio antincendio, la società ha segnalato alla Regione l’uso del sedime per gare motociclistiche, fiere e prove di crash test, oltre alla gestione di fatto da parte del club federato, in violazione del divieto di cessione. La Regione ha avviato un procedimento di verifica e lo ha chiuso con la nota impugnata, ritenendo che l’utilizzo delle aree non si discostasse da quello previsto dalla concessione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento di quella nota, dichiarando di essere interessata alla revoca della concessione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge la domanda di estromissione dell’Enac, in quanto autorità preposta al controllo dell’attività aeroportuale e titolare di poteri di certificazione sulla conformità e sicurezza delle strutture, dunque non estranea alla vicenda. L’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale resta assorbita, perché il ricorso è infondato nel merito.

Sul primo motivo la Corte confronta le fonti della gestione. Il regolamento prevede che il gestore possa autorizzare l’uso del sedime per eventi non connessi all’attività aeronautica, con chiusura dell’aeroporto a ogni attività e con ispezione accurata prima della riapertura. Il disciplinare dell’8 febbraio 2013, all’art. 3, si limita a riconoscere la possibilità di sfruttare il terreno come pista e a supporto di iniziative collegate. Tra le due disposizioni non vi è contrasto ma complementarietà: l’una estende l’uso ad ipotesi differenti, l’altra regola l’uso aeroportuale e le attività connesse, senza imporre la destinazione esclusiva del bene.

La Regione ha inoltre accertato in istruttoria che l’attività non si poneva in contrasto con il vincolo idrogeologico, non risultando strutture o attività incompatibili con la conservazione del sedime, che mantiene la funzione di area di espansione del torrente. Il Collegio non ravvisa quindi il travisamento dei presupposti né l’illogicità dedotti, e respinge la censura.

Il secondo motivo riguarda il divieto di cessione della concessione, previsto dall’art. 7 del disciplinare. La Corte ritiene che la gestione da parte del club di Voghera non integri una cessione vietata: il club esercita per conto dell’Aero Club d’Italia, ente pubblico a struttura federativa che opera sul territorio tramite i club associati, secondo gli artt. 1 e 6 dello Statuto approvato con d.P.R. n. 53/2013. La previsione dello schema di disciplinare sottoscritto dal Commissario straordinario conferma che l’assetto organizzativo rientra nel modello concessorio.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in considerazione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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