Estinzione del ricorso per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 471 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ai sensi dell’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio, non essendo più ravvisabile l’interesse alla decisione nel merito. Il Collegio, preso atto della dichiarazione di rinuncia, dichiara i ricorsi estinti. Sussistendo giustificati motivi, le spese di lite sono compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, gli esiti della procedura aperta ARIA_2023_039, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Oggetto di gravame erano i provvedimenti di aggiudicazione, i verbali di gara, il bando e il disciplinare. La ricorrente ha articolato motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Le controparti si sono costituite chiedendo la reiezione dei ricorsi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., di rinunciare ai ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese di lite. All’udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda gli effetti processuali della rinuncia al ricorso intervenuta in corso di causa. Il thema decidendum non attiene più al merito delle censure di illegittimità degli atti di gara, ma unicamente alla sussistenza del presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il Tribunale rileva che la rinuncia è stata dichiarata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 84 c.p.a.. Tale disposizione consente alla parte di rinunciare agli atti del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere sul piano processuale. Il Collegio prende atto della dichiarazione e, in assenza di opposizione delle controparti, dichiara i ricorsi estinti per rinuncia.

Quanto al governo delle spese, il Collegio ravvisa l’esistenza di giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. La rinuncia intervenuta in corso di causa, unitamente alla complessità della procedura di gara multilotto, giustifica l’integrale reciproca soccombenza ai fini delle spese.

La sentenza è conseguentemente pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, che ordina l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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