Diniego di autorizzazione per stazione radio base illegittimo per carenze documentali non sanzionate da alcuna fonte normativa (TAR Liguria n. 466 del 29.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base è illegittimo quando l’Amministrazione, anziché esplicitare le ragioni sostanziali di non assentibilità dell’intervento, lo fa discendere da pretese carenze documentali non sanzionate da alcuna fonte normativa. Il favor per la coubicazione espresso dal regolamento comunale costituisce criterio preferenziale, ma non trasferisce sul privato l’onere della relativa istruttoria, né consente di imporre la condivisione degli impianti al di fuori del paradigma dell’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003. La genericità dei richiami alla disciplina paesistica del P.T.C.P. e del P.U.C. non vale a integrare la motivazione del diniego.

Il Fatto

Due operatori di telecomunicazioni presentavano istanza congiunta al Comune di Sanremo per ottenere l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 alla realizzazione di una nuova stazione radio base. Il Comune invitava dapprima le richiedenti a valutare la coubicazione su un impianto esistente nelle vicinanze, avvertendo che in difetto la domanda sarebbe rimasta sospesa fino all’adozione del piano comunale di teleradiocomunicazione. Gli operatori contestavano la sospensione e rappresentavano l’impossibilità tecnica della condivisione. Dopo la conferenza di servizi e il preavviso di rigetto, il Comune respingeva definitivamente l’istanza con provvedimento del 23 ottobre 2023, sul rilievo che la documentazione prodotta non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la conformità dell’intervento al regolamento comunale.

La società ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Liguria, deducendo violazione dell’obbligo motivazionale, genericità dei riferimenti al P.T.C.P. e al P.U.C., assenza di un obbligo normativo di coubicazione e difetto di istruttoria. In via subordinata chiedeva l’annullamento o la disapplicazione delle norme regolamentari e del P.U.C. richiamati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la motivazione del provvedimento impugnato non è perspicua e richiede uno sforzo interpretativo. Dal preavviso di rigetto e dagli atti del procedimento le ragioni ostative emergono riconducibili a un nucleo essenziale: il favor per la coubicazione, la richiesta agli operatori di documentare i motivi tecnici della sua inattuabilità e il preteso carattere generico delle allegazioni prodotte.

Il primo riferimento normativo è l’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, che consente alle autorità competenti di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi di rete solo in aree specifiche, previa consultazione pubblica e tramite provvedimenti puntuali riconducibili al genus degli ordini. Il provvedimento impugnato non reca alcun ordine di coubicazione e non è quindi sussumibile in tale paradigma.

Il regolamento comunale, approvato nel corso del procedimento, si limita a esprimere un favor per la coabitazione, qualificandola come criterio preferenziale derogabile per giustificati motivi. Esso tuttavia non specifica quali documenti debbano essere presentati per dimostrare l’irrealizzabilità della condivisione e, soprattutto, non trasferisce sul privato l’onere della relativa istruttoria.

Il diniego, inoltre, non individua con il doveroso grado di precisione la documentazione che il privato avrebbe omesso di produrre e non contesta la mancanza di alcun documento previsto dalla legge. L’atto è pertanto illegittimo perché fa discendere il rigetto da pretese carenze documentali non sanzionate da alcuna fonte normativa, anziché esplicitare le ragioni sostanziali di non assentibilità dell’intervento.

La motivazione non può essere validamente integrata dai richiami alla disciplina paesistica del P.T.C.P. e del P.U.C., stante l’assoluta genericità di tali riferimenti e la mancata indicazione delle ragioni di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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