Scelte urbanistiche e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2589 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità e possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero di palese travisamento dei fatti. Esse non sono condizionate dalla pregressa destinazione edificatoria impressa dal piano regolatore previgente, poiché la generica aspettativa alla non reformatio in peius delle destinazioni d’uso è sfornita di tutela. Il privato non può vantare alcun affidamento qualificato alla conservazione della disciplina favorevole, riducendosi il suo interesse a aspettativa di mero fatto. La censura di disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di assoluta identità delle situazioni di fatto, la cui prova rigorosa incombe sull’interessato. La domanda di condanna dell’amministrazione ad acquistare l’area occupata sine titulo è inammissibile, spettando all’autorità la scelta tra restituzione e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un’area complessiva di 6.360,00 mq nel territorio comunale. Di questa, 4.760,00 mq erano destinati a edificazione mediante approvazione di un permesso di costruire convenzionato, mentre i restanti 1.600,00 mq avrebbero dovuto essere ceduti al Comune per la sede stradale. La rete viaria è stata realizzata.

Con l’approvazione del nuovo PGT, avvenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 21 marzo 2019, le aree sarebbero state classificate come agricole e quindi non più edificabili. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, dolendosi dell’irragionevolezza della scelta e della disparità di trattamento rispetto alla vicina ATR 11.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla costante giurisprudenza secondo cui le scelte urbanistiche, data la loro ampia discrezionalità, possono formare oggetto di sindacato nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero di palese travisamento dei fatti. Viene richiamato, tra gli altri, il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 5 aprile 2024, n. 3153. Tali scelte non richiedono una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici con quelli dei privati.

Nel caso concreto il Tribunale non ravvisa alcun elemento di arbitrarietà o irragionevolezza. I privati non possono vantare alcun interesse giuridicamente tutelabile al mantenimento della previsione favorevole. La scelta dell’amministrazione risulta giustificata dalle disposizioni regionali in materia di consumo del suolo, che hanno indotto a recuperare le aree già individuate come piani esecutivi e rimaste inattuate per l’incertezza della situazione vincolistica.

Assume rilievo anche la classificazione dell’area nella zona 3.b del PAI, che subordina gli interventi edificatori a una valutazione di compatibilità idraulica. Sotto tale profilo la decisione appare ispirata a evidenti finalità cautelari e dunque non irragionevole.

La censura di disparità di trattamento rispetto all’ATR 11 è respinta. Il ricorrente deve fornire prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto, e nel caso di specie tale identità non è stata dimostrata, trovandosi l’area di comparazione in posizione diversa. Quanto all’asserita impossibilità di svolgere attività agricola per la vicinanza di abitazioni, il Collegio richiama il principio secondo cui la destinazione a zona agricola non presuppone necessariamente l’utilizzazione per colture tipiche, potendo perseguire finalità di salvaguardia del paesaggio, di contenimento dell’espansione urbana o di mitigazione ambientale.

La domanda di condanna dell’amministrazione all’acquisto oneroso delle aree occupate è inammissibile. La scelta tra acquisizione e restituzione del bene occupato sine titolo spetta esclusivamente all’autorità, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; in sede di giurisdizione di legittimità il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’amministrazione. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e per il resto infondato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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