Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1711 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti redatta su foglio separato analogico, di cui sia depositata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, deve contenere gli elementi identificativi della controversia: oggetto del ricorso, parti contendenti e autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La procura speciale non può ritenersi apposta in calce al ricorso per il solo fatto della trasmissione telematica congiunta dei documenti, poiché la congiunzione informatica non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità o la coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11/2025. La genericità della procura integra un vizio di inammissibilità, non sanabile mediante rinnovazione né mediante concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2098/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti. Preliminarmente esclude che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: l’avviso a fini di contraddittorio non è necessario quando i procuratori non siano presenti, poiché alla possibilità di controdedurre il procuratore tacitamente rinuncia.

Nel merito, il Tribunale aderisce al recente orientamento della Sezione e dichiara l’inammissibilità del ricorso. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e la copia informatica era stata notificata all’Amministrazione in allegato alla PEC contenente anche il ricorso e la relata, tutti in documenti informatici distinti. La procura non indicava né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.

Il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone al difensore di essere munito di procura speciale, con indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’autorità adita e di ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nel ricorso stesso; eccezione non estensibile in via analogica alle regole tecniche del processo amministrativo telematico, perché la congiunzione informatica non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto.

Il Tribunale prende posizione critica verso l’indirizzo che considera valida la copia digitalizzata della procura cartacea allegata alla PEC o inserita nella busta telematica, poiché tale modalità non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso e si pone in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o quanto meno essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione né al deposito.

Quanto alla sanabilità, il Collegio esclude il potere di rinnovazione ex art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, cod. proc. pen. [rectius cod. proc. civ.], poiché l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Esclude altresì l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione: l’Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è ammessa la regolarizzazione. Il ricorso è pertanto inammissibile e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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