Esercizio abusivo della professione sanitaria e responsabilità contabile: solo colpa lieve (Corte dei Conti Sez. II App. n. 257 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di emolumenti da parte del professionista sanitario che abbia esercitato le mansioni di tecnico della prevenzione senza iscrizione all’albo sopravvenuto per legge, non integra il requisito soggettivo richiesto per la condanna la condotta di chi abbia avviato la procedura di iscrizione e vi abbia dato impulso, restando la stessa incompleta per inerzie procedimentali non riconducibili a un intento fraudolento. L’omesso completamento dell’iscrizione, non accompagnato dalla carenza ab origine dei titoli di studio e dei requisiti di professionalità, non determina di per sé l’inutilità della prestazione e l’indebito delle retribuzioni corrisposte. In tale quadro, la condotta degli appellati integra al più la colpa lieve, non il dolo né la colpa grave.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha evocato in giudizio due dipendenti della struttura sanitaria, già adibiti alle mansioni di tecnico della prevenzione, chiedendone la condanna, a titolo di dolo e in favore dell’azienda sanitaria, al pagamento di somme rispettivamente quantificate in euro 184.791,90 e euro 185.387,68, oltre accessori e spese. La richiesta si fondava sull’avere gli stessi svolto per anni tali mansioni senza iscrizione all’albo, con conseguente pretesa indebita percezione degli emolumenti per i periodi contestati.
Il giudice di prime cure ha respinto integralmente la domanda, rilevando l’insussistenza del dolo e della colpa grave e non condividendo l’assunto secondo cui la violazione del sopravvenuto obbligo di iscrizione avesse comportato di per sé l’inutilità delle prestazioni. Il Procuratore regionale ha proposto appello, deducendo l’errore di giudizio sull’elemento psicologico e sull’inadeguatezza della prestazione resa senza iscrizione, anche in ragione del pendente procedimento penale per esercizio abusivo della professione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di definire la vicenda mediante il principio della ragione più liquida, valutando direttamente il connotato soggettivo delle condotte. In via preliminare, la Corte ha ricostruito l’excursus normativo: la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all’art. 5, comma 2, ha stabilito che per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo, e il Decreto del 13 marzo 2018 del Ministero della Salute ha istituito l’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione, con iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti.
La Corte ha poi valorizzato il periodo transitorio e la disciplina transitoria: l’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 42/1999, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge n. 145/2018 e modificato dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 162/2019, convertito con L. n. 8 del 28 febbraio 2020, consente a chi abbia svolto l’attività per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni di continuare a esercitarla purché si iscriva entro il 30 giugno 2020. Proprio in ragione di tale normativa, il Pubblico Ministero d’udienza ha collocato il dies a quo dell’obbligo a quella data, tenendo conto anche del periodo transitorio di diciotto mesi.
Nel merito, il Collegio ha escluso dolo e colpa grave. Quanto al primo appellato, la definizione sfavorevole del procedimento è dipesa dall’omessa trasmissione della domanda di iscrizione in carta bollata, ma la valutazione endoprocedimentale aveva già accertato i requisiti e l’interessato aveva pagato la tassa. Quanto al secondo, il procedimento è rimasto pendente per la mancata produzione dell’autocertificazione integrativa, richiesta ai fini della prova dell’equipollenza del titolo; egli aveva però avviato la preiscrizione e trasmesso la documentazione, e la procedura ha subito un rallentamento per il fraintendimento delle richieste dell’operatore telematico e per le restrizioni del periodo pandemico.
La Corte ha quindi confermato la motivazione del primo giudice, che aveva correttamente distinto l’antigiuridicità delle condotte, attinente all’esercizio dell’attività in violazione dell’obbligo di iscrizione, dalla carenza dei titoli di studio e dei requisiti di professionalità. Tale aspetto è stato valorizzato anche dal giudice penale nella sentenza di assoluzione dall’imputazione di esercizio abusivo della professione. L’appello è stato pertanto rigettato, con liquidazione delle spese del grado in favore di ciascun appellato, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.