Definizione del giudizio contabile per pagamento integrale nel rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 396 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito con il rito abbreviato, il pagamento integrale della somma indicata nel decreto di accoglimento dell’istanza, eseguito entro il termine perentorio assegnato, integra i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione consegue alla verifica del pagamento e non richiede ulteriori accertamenti sul merito della pretesa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e restano a carico dei convenuti.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiamato in giudizio due soggetti, ritenuti responsabili di un danno erariale complessivo di euro 15.885,57, attribuito in via principale a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave, con ripartizione percentuale tra i convenuti. L’azione traeva origine dalla denuncia del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che aveva segnalato irregolarità nella gestione di un progetto di servizio civile presso una cooperativa.
Dopo la contestazione preliminare e la costituzione dei convenuti, che avevano negato lo sviamento contestato, la controversia è stata avviata al rito abbreviato. Il Collegio ha accolto l’istanza con decreto, determinando le somme che i convenuti avrebbero dovuto versare entro trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene alla definizione del giudizio contabile nel rito abbreviato, una volta che i convenuti abbiano provveduto al pagamento delle somme fissate nel decreto di accoglimento dell’istanza.
Il Collegio rileva che i convenuti hanno eseguito il pagamento integrale delle somme indicate nel decreto, entro il termine perentorio loro assegnato, depositando la documentazione attestante l’avvenuto versamento. Su questa base, e in presenza delle richieste conformi del difensore dei convenuti e del Pubblico Ministero, la Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 c.g.c.
La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. consegue dunque al pagamento, che esaurisce l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul merito della pretesa risarcitoria. Il percorso argomentativo è lineare: accertato l’adempimento nel termine, il giudizio va definito senza ulteriori statuizioni sul quantum e sull’imputazione soggettiva originariamente contestata.
Resta il profilo delle spese, che la Corte liquida seguendo la soccombenza e pone a carico dei convenuti. La pronuncia si chiude con la definizione del giudizio ai sensi del citato art. 130, comma 8, c.g.c. e con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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