Titolare ricevitoria lotto è agente contabile e risponde per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del gioco del lotto, incaricato di ricevere le giocate, di versare le somme a debito e di pagare le vincite, assume la qualifica di agente contabile ai sensi degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923 e 178 r.d. n. 827/1924, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti e assoggettamento al regime della responsabilità finanziaria di cui all’art. 194 r.d. n. 827/1924. Il danno da mancata entrata sussiste indipendentemente dall’effettiva riscossione delle somme, poiché l’importo dovuto è determinato dall’estratto conto in base al solo elemento positivo costituito dal numero e dall’importo delle giocate. Grava sull’agente contabile la prova liberatoria di aver restituito le somme riscosse o di non aver potuto versarle per causa a sé non imputabile. L’omesso versamento reiterato e non spontaneo integra dolo, con conseguente condanna al pagamento del danno, degli interessi e delle spese di giustizia.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha citato il titolare di una ricevitoria del lotto per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma di euro 12.225,77, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

L’azione trae origine dalla denuncia dell’Ufficio dei monopoli, che aveva segnalato l’omesso versamento dell’importo dovuto per la settimana contabile del 24 settembre 2024 e di quello relativo alla raccolta del gioco effettuata fino alla disattivazione dei terminali. L’Amministrazione aveva disposto la sospensione dell’attività della ricevitoria, avviato il procedimento di revoca della concessione e incamerato il deposito cauzionale di euro 5.000,00. Il convenuto, contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ravvisando il rapporto di servizio tra l’Amministrazione e il convenuto. Le fonti richiamate — la legge n. 528/1982, la legge n. 85/1990, il d.P.R. n. 303/1990 e il d.P.R. n. 560/1996 — dimostrano che il titolare della ricevitoria era incaricato di ricevere le giocate, versare le somme e pagare le vincite entro un limite determinato.

Da ciò discende la qualifica di agente contabile, ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 178 r.d. n. 827/1924, con applicazione dell’art. 194 r.d. n. 827/1924. L’agente che maneggia denaro pubblico deve rendere il conto della gestione ed è sottoposto alla giurisdizione contabile.

Quanto al danno, la Corte ha chiarito che l’importo dovuto è determinato dall’estratto conto disciplinato dagli artt. 23 e 29 d.P.R. n. 303/1990. In tale somma algebrica l’unico elemento positivo è il numero e l’importo delle giocate, non l’importo effettivamente riscosso. Pertanto il danno da mancata entrata sussiste anche quando le somme non siano state materialmente incassate.

L’omissione del versamento integra una diretta violazione degli obblighi previsti dagli artt. 24 e 30 d.P.R. n. 303/1990. Il convenuto non ha dimostrato, ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924, che il danno non gli fosse imputabile. La reiterazione dell’inadempimento per più settimane consecutive, sanato solo a seguito delle intimazioni creditorie, e l’assenza di iniziative di riparazione inducono a ritenere che l’agente abbia previsto e voluto il danno, con conseguente imputazione a titolo di dolo.

Il Collegio ha quindi dichiarato la responsabilità amministrativa del convenuto, condannandolo al pagamento di euro 12.225,77 in favore dell’Agenzia, oltre interessi calcolati a una volta e mezzo il saggio legale dalla scadenza di ciascuna obbligazione, e al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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