Riliquidazione pensione Polizia di Stato e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 472 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici concernenti il personale della Polizia di Stato che alla data del 31.12.1995 non aveva maturato diciotto anni di servizio utile, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, comporta l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% della base pensionabile per ciascuno degli anni maturati, ma opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2022 e non dalla data del collocamento a riposo. Il riconoscimento in corso di causa di tale beneficio, disposto dall’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, con rigetto di ogni ulteriore domanda. Non spetta, in particolare, il riconoscimento congiunto dell’aliquota del 44% della base pensionabile, poiché la questione investe la natura nomofilattica delle pronunce delle Sezioni Riunite, sindacabile solo nei modi e nei limiti dell’art. 117 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione dall’1.11.2018, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’aliquota del 44% in luogo di quella del 35%, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Nel ricorso, depositato nel 2020, ha domandato l’accertamento del diritto, la rimodulazione della pensione, la corresponsione degli arretrati con interessi e rivalutazione e la condanna dell’INPS alle spese.
Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di aver riliquidato la pensione riconoscendo quanto richiesto, in applicazione dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, con pagamento sulla rata di febbraio 2023, eccependo l’infondatezza del ricorso per essere il beneficio già in godimento. Il ricorrente ha contestato tale deduzione e ha esteso la pretesa al riconoscimento del coefficiente annuo del 2,44% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto corretto l’eccezione dell’INPS. Il beneficio non era già in godimento alla data di notifica e sottoscrizione del ricorso, perché questo è stato presentato nel 2020, mentre la riliquidazione è intervenuta nel 2023. Il diritto è stato riconosciuto ex lege solo successivamente alla proposizione del ricorso, per effetto dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021.
Preso atto della riliquidazione disposta dall’INPS con decorrenza dall’1.1.2022, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza contabile, da ultimo Cdc, sez. II app., 21.7.2025, n. 168 e sez. giur. Lazio, 27.5.2022, n. 399, secondo cui anche nei casi del personale della Polizia di Stato che al 31.12.1995 non aveva maturato diciotto anni di servizio spetta il ricalcolo ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 e non dalla data del pensionamento.
Su questa base la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della pretesa. Il Collegio ha aderito alla granitica interpretazione giurisprudenziale, richiamando per sinteticità gli artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c..
È stato invece respinto l’ulteriore argomento del ricorrente, secondo cui le Sezioni Riunite avrebbero errato nel non riconoscere l’applicazione della percentuale del 44% della base pensionabile accanto al coefficiente del 2,44%. La Corte ha osservato che l’orientamento si fonda sulla natura nomofilattica delle sentenze delle Sezioni Riunite, sindacabile ma non dal giudice di primo grado, con le modalità di cui all’art. 117 c.g.c.
La lite è stata definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ex art. 31, comma 3, c.g.c., mentre nulla è stato disposto per le spese della sentenza ex art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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