Revocazione contabile: la sentenza sopravvenuta non è documento decisivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 190 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione straordinaria di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. postula il rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario. Il documento deve essere preesistente alla pronuncia impugnata, poiché la terminologia legislativa del “rinvenimento” ne implica la logica anteriorità. La decisività richiede l’idoneità del documento a fornire una prova diretta dei fatti controversi e non meri elementi indiziari, sì che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto. Sul ricorrente incombe la prova della data di scoperta e della causa di forza maggiore o del fatto dell’avversario che impedì la tempestiva esibizione.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via principale e in solido con una società al pagamento di oltre 186.181,81 euro in favore di un Comune, per il mancato riversamento di tributi comunali incassati nel periodo dal 1° luglio 2007 al 10 giugno 2009, ha proposto revocazione avverso la sentenza di appello contabile che aveva confermato la condanna.

A sostegno dell’istanza ha dedotto il sopravvenuto giudicato civile di un Tribunale, che avrebbe accertato indebite appropriazioni in danno della società da parte di terzi, oltre a estratti di conto corrente e a un asserito falso verbale assembleare, tutti ritenuti preesistenti alla sentenza da revocare. Una prima revocazione della stessa pronuncia era già stata dichiarata inammissibile. La Procura generale ha eccepito plurimi profili di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione secondo cui l’art. 206 c.g.c. precluderebbe una nuova revocazione dell’originaria sentenza dopo una prima pronuncia di inammissibilità. Le disposizioni richiamate vietano di impugnare per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza resa in sede di revocazione, ma non escludono l’impugnazione dell’originaria pronuncia quando sopravvenga uno dei motivi tassativi dell’art. 202 c.g.c., trattandosi di mezzo di natura straordinaria.

Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto altri profili, ritenuti assorbenti. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento sui presupposti della revocazione: esistenza di un documento idoneo a fornire prova diretta dei fatti controversi; preesistenza alla sentenza impugnata; scoperta successiva; decisività; impossibilità di produzione per forza maggiore o fatto dell’avversario durante tutto il giudizio.

Quanto alla sentenza del Tribunale sopravvenuta, pur depositata in data ravvicinata rispetto al ricorso, essa costituisce un documento formatosi dopo la decisione da revocare e, dunque, non può integrare il requisito della preesistenza. Per gli estratti di conto corrente e il verbale assembleare, risalenti agli anni 2000-2006, il ricorrente non ha fornito la prova della forza maggiore o del fatto dell’avversario, non essendo sufficiente il mero richiamo al mancato accesso alla documentazione bancaria o a presunte condotte fraudolente di terzi.

La documentazione è inoltre priva del requisito della decisività: gli estratti di conto afferiscono a enti locali diversi da quello danneggiato e a un arco temporale differente da quello del danno erariale accertato; il verbale assembleare non offre alcuna prova diretta dei fatti di causa; la sentenza penale per false fatturazioni non presenta connessione con il pregiudizio patito dal Comune. Le altre pronunce richiamate non risultano individuate quali documenti decisivi e sono, in ogni caso, inconferenti rispetto alla fattispecie di responsabilità erariale.

Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese di giudizio liquidate in 208,00 euro, restando assorbite ogni ulteriore questione ed eccezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *