Revocazione contabile: il documento posteriore alla sentenza non è decisivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 191 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ordinaria per rinvenimento di documenti, l’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. richiede che il documento sia preesistente alla sentenza impugnata e che la parte ne abbia ignorato l’esistenza per forza maggiore o fatto dell’avversario. Il documento formatosi successivamente alla decisione non integra il motivo revocatorio. La decisività postula l’idoneità del documento a provocare, con prova diretta dei fatti di causa, una statuizione di segno opposto; non basta la mera supposizione di ulteriori condotte illecite. Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dal recupero del documento e grava sul ricorrente l’onere di provare la data del rinvenimento e l’impedimento alla produzione tempestiva.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in solido al pagamento di oltre un milione di euro in favore di un Comune per mancato riversamento di somme afferenti alla riscossione di tributi comunali, ha proposto revocazione avanti la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello. La condanna era stata confermata dalla sentenza n. 49/2018, oggetto della domanda revocatoria.
Il ricorrente ha fondato l’istanza su una sentenza del Tribunale di Taranto e su ulteriori atti — estratti conto e un verbale assembleare — asseritamente decisivi, sostenendo di non aver potuto produrli nel giudizio contabile e di avere appreso solo in seguito delle condotte illecite di terzi. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità sotto più profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione secondo cui, dall’art. 206 c.g.c., deriverebbe una preclusione a proporre revocazione avverso la sentenza originaria dopo un primo giudizio revocatorio già definito con pronuncia di inammissibilità. Il comma secondo vieta di impugnare per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza resa in sede di revocazione; tale limite non esclude, secondo la Sezione, che nuovi documenti, rinvenuti successivamente, possano fondare una autonoma azione revocatoria contro la pronuncia di merito.
La Corte ha però ravvisato plurimi profili di inammissibilità. Il ricorrente non ha fornito la prova della data di rinvenimento dei documenti preesistenti, né della forza maggiore o del fatto dell’avversario che ne avrebbero impedito la tempestiva esibizione. Gli atti in esame — estratti conto risalenti agli anni 2000-2006 e un verbale assembleare del 31 dicembre 2004 — erano risalenti e accessibili; l’asserito mancato accesso alla documentazione bancaria e il richiamo a condotte fraudolente di terzi non integrano l’avvenimento straordinario richiesto dalla norma.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Taranto, il Collegio ha rilevato che essa è posteriore alla pronuncia impugnata: depositata il 21 febbraio 2024, non può costituire documento revocatorio, giacché la terminologia del “rinvenimento” postula la logica preesistenza del documento alla sentenza. La Sezione ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sez. I App. n. 37/2021 e n. 105/2019; Sez. III App. n. 43/2022 e n. 128/2017).
Difetta, in ogni caso, il requisito della decisività. Gli estratti conto afferiscono a enti locali diversi dall’amministrazione danneggiata e a un arco temporale anteriore a quello del danno erariale accertato, riferito a mancati riversamenti del 2006-2008. Il verbale assembleare non fornisce prova diretta dei fatti di causa. La mera supposizione che le malversazioni altrui siano state reiterate “n volte” non assolve all’onere probatorio.
Neppure le pronunce di altri plessi giudiziari assumono rilievo revocatorio: quelle tributarie riguardano avvisi di accertamento Irpef, quella penale è stata resa per intervenuta prescrizione ed è impugnata, quelle civili attengono a rapporti concessori con enti locali differenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.