Doppia annualità vittime del dovere non esente IRPEF e no cumulo interessi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 340 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La c.d. doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità, attribuita ai familiari superstiti delle vittime del dovere dall’art. 5, comma 4, legge n. 206/2004, come estesa dall’art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, non beneficia dell’esenzione IRPEF. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai loro familiari i benefici fiscali previsti per i soli trattamenti pensionistici dall’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e dall’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, non anche la diversa e ulteriore esenzione di cui all’art. 8, comma 2, legge n. 206/2004, dettata per le erogazioni alle vittime del terrorismo. Le norme di esenzione tributaria, di natura speciale e derogatoria, vanno interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia. Il riferimento all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 510/1999 è estraneo alla disciplina del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, che resta regolato dall’art. 167, comma 3, c.g.c..

Il Fatto

La ricorrente, vedova del congiunto deceduto per infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha agito nei confronti dell’INPS per ottenere il pagamento delle due annualità di pensione privilegiata di reversibilità, comprensive della tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge n. 206/2004, come estesa dall’art. 2, commi 105 e 106, legge n. 244/2007. La pretesa era fondata sulla qualità del de cuius di vittima del dovere, riconosciuta in sede amministrativa.

La ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di esenzione IRPEF sull’erogazione e la condanna dell’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS, costituitosi, ha dato atto di aver disposto il pagamento della doppia annualità e degli interessi, sostenendo però l’assoggettamento a tassazione separata dell’importo e contestando il cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere sul pagamento della doppia annualità, essendo intervenuta l’erogazione con il rateo di agosto 2025 e risultando imminente il pagamento degli interessi legali. Il venir meno dell’interesse ad agire, ha osservato il giudice, integra la fattispecie quando sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere.

Nel merito, la prima questione attiene all’esenzione IRPEF. La Corte ha rilevato che l’art. 2, legge n. 407/1998 prevede l’esenzione per l’assegno vitalizio, per il trattamento speciale di reversibilità e per le pensioni privilegiate dirette, ma non menziona la doppia annualità di cui al comma 3. Analogamente, la legge n. 206/2004 contempla l’esenzione fiscale per alcune misure, e la doppia annualità sfugge a tale previsione, traendo eventuale esonero solo dall’art. 8, comma 2, dettato per le vittime del terrorismo.

Il giudice ha poi escluso che l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estenda l’esenzione tributaria alla doppia annualità delle vittime del dovere. La norma richiama i benefici fiscali riferiti ai trattamenti pensionistici, mentre la doppia annualità è un’erogazione una tantum, distinta dal trattamento pensionistico rispetto al quale è solo parametrata per la quantificazione. Il legislatore, se avesse voluto, avrebbe richiamato espressamente anche l’art. 8, comma 2, legge n. 206/2004.

Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui le disposizioni di esenzione tributaria vanno interpretate restrittivamente per la loro natura speciale e derogatoria, la Corte ha escluso l’applicazione per analogia del regime esentativo e ha ritenuto non pertinenti i precedenti invocati dalla ricorrente, riferiti ad altri trattamenti pensionistici.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha giudicato manifestamente infondato il richiamo all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 510/1999. Tale disposizione riguarda il divieto di cumulo tra i benefici ivi richiamati, tema estraneo a quello del cumulo tra interessi moratori e rivalutazione monetaria, che resta disciplinato dall’art. 167, comma 3, c.g.c.. Il ricorso, per la parte residua, è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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