Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 239 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, obbligo che grava invece sul consegnatario con debito di custodia. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, i beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative destinate all’ordinario funzionamento sono esclusi dal giudizio di conto. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti, il giudizio di conto è improcedibile, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2020 da un agente contabile in servizio presso un Comune, nella qualità di consegnatario di beni mobili. Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione in ritardo e poi depositato presso la Sezione giurisdizionale dall’Ente, che aveva rispettato i termini.

Il magistrato istruttore, rilevata l’insufficienza degli elementi per una proposta di discarico, ha deferito la questione al Collegio. Il conto risultava privo della relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., da acquisire ove il conto fosse stato dichiarato ammissibile. L’agente contabile non ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo sulla resa del conto. Per gli enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto agli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni dell’ente. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014) circoscrive però l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.

La distinzione è ricostruita con precisione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso.

La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con debito di custodia.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza, non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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