Perequazione pensioni e bilanciamento con la finanza pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 149 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste nell’ordinamento un diritto all’integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare. La valutazione di legittimità costituzionale delle scelte legislative in materia di perequazione pensionistica si svolge secondo i parametri di ragionevolezza e proporzionalità, nel quadro di un ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore. L’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, letto in correlazione con il successivo comma 310, opera un bilanciamento coerente e proporzionato con la salvaguardia della finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito. La limitata efficacia temporale della norma, circoscritta al biennio 2023-2024, esclude la lesione dei principi di tutela dei trattamenti pensionistici nel lungo periodo. Le medesime ragioni strutturali escludono i profili di illegittimità sul piano sovranazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Prefettura di Cagliari e titolare di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’assegno di quiescenza in godimento. La doglianza investe l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che avrebbe disposto un’insufficiente indicizzazione del trattamento, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni anche negli anni successivi alla cessazione dal servizio.

La difesa ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, per la denunciata lesione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per il contrasto con il canone di non discriminazione basato sull’età. L’INPS ha chiesto il rigetto del gravame. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico dichiara anzitutto l’estromissione dal giudizio del Dicastero del Lavoro per difetto di legittimazione passiva, richiamando le argomentazioni dell’Avvocatura distrettuale e il precedente delle Sezioni Unite n. 642 del 2015.

Nel merito, la tesi del ricorrente non coglie nel segno. La Corte ritiene di aderire integralmente alle argomentazioni della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 11 del 18.03.2024, richiamata a norma dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, lettera d), cod. giust. contabile, senza necessità di ripercorrerle. Il punto di partenza è che nel nostro ordinamento non esiste un diritto all’integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost. n. 316 del 2010, n. 250 del 2017 e n. 234 del 2020), in forza dei quali il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione, tenuto conto del quadro storico ed economico. Tali criteri non risultano vulnerati dalla disposizione censurata: il comma 309, letto con il comma 310, realizza un bilanciamento armonico con la salvaguardia della finanza pubblica complessiva, dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito nel lungo periodo.

Il legislatore, da un lato, ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che soffrono maggiormente l’erosione del potere d’acquisto e rappresentano la maggioranza delle pensioni in pagamento; dall’altro, ha parzialmente tutelato gli assegni medio-alti, assicurando l’indicizzazione nella misura del 32% (Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 64 del 2024, Umbria n. 20 del 2024, Veneto n. 54 del 2024). Le pensioni più elevate presentano margini di resilienza maggiori all’erosione inflattiva, per cui la rivalutazione è per esse meno pressante. La limitata efficacia della norma al solo biennio 2023-2024 rende l’orizzonte temporale breve e transitorio, escludendo la lesione dei principi elaborati dalla Consulta nel lungo periodo.

Quanto ai profili sovranazionali, dedotti peraltro in forma generica, la Corte rileva che la giurisprudenza consolidata della CEDU non ammette la soppressione integrale e prolungata della perequazione, ma non stigmatizza una sua temporanea riduzione ragionevole e adeguata al quadro storico ed economico, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale e diritti del singolo. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con spese compensate in virtù della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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