Quasi flagranza e disponibilità della refurtiva nel concorso di persone (Cass. pen. Sez. V n. 30748 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto in flagranza, ai fini della configurabilità della quasi flagranza la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto ha commesso il reato non coincide necessariamente con il compendio del reato stesso. Essa può essere integrata dal vestiario indossato dagli arrestati, corrispondente alla descrizione fornita da chi ha assistito al delitto, unitamente al rinvenimento della refurtiva sulla persona di uno di essi. La circostanza che gli arrestati abbiano agito insieme lascia intendere che il possesso della refurtiva, pur materialmente detenuto da uno solo, fosse riferibile a entrambi.
Il Fatto
Il Tribunale ha convalidato l’arresto di due persone per il reato di furto pluriaggravato e ha applicato a entrambe la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il furto era stato segnalato alle forze dell’ordine da una persona affacciata alla finestra, che aveva descritto i due autori indicandone le fattezze fisiche e i vestiti indossati.
Gli arrestati erano stati raggiunti in una via esposta alla vista del segnalante e perquisiti. La perquisizione aveva dato esito negativo per uno solo di essi, mentre la refurtiva era stata sequestrata sull’altro, che aveva ammesso la propria responsabilità in sede di interrogatorio. Contro l’ordinanza di convalida ha proposto ricorso per cassazione l’arrestato trovato senza refurtiva, deducendo l’insussistenza della quasi flagranza e la contraddittorietà della motivazione sulla disponibilità della refurtiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della configurabilità dell’arresto in quasi flagranza quando l’arrestato non sia stato colto nell’atto di commettere il delitto, non sia stato inseguito dalla polizia giudiziaria o da terzi e non sia stato trovato con cose provenienti dal reato. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di tali elementi, il suo arresto non potesse essere convalidato.
Il Collegio osserva che la nozione di cose o tracce dalle quali emerge la commissione del reato non coincide necessariamente con il compendio del reato stesso. Essa può essere integrata dal vestiario indossato dagli arrestati, corrispondente alla descrizione fornita dalla persona che aveva assistito al delitto, unitamente al rinvenimento della refurtiva sulla persona di uno di essi.
La Corte richiama il precedente di Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, che ha affermato il medesimo principio. Il dato del vestiario, combinato con il rinvenimento della refurtiva su uno degli arrestati, integra quindi il quadro indiziario richiesto per la quasi flagranza.
Quanto alla doglianza sulla disponibilità della refurtiva, la Corte rileva che la circostanza che i due arrestati abbiano operato insieme lascia intendere che il possesso della refurtiva, sebbene materialmente detenuto da uno solo di essi, fosse riferibile a entrambi. La motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta pertanto contraddittoria né illogica su questo punto.
Il ricorso è dichiarato infondato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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