Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave nell’intestazione fittizia (Cass. pen. Sez. IV n. 26 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa rappresentata dall’avere il richiedente dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale o processuale, in ordine ai quali il giudice è tenuto a motivare specificamente. Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito e valutare la condotta tenuta dall’interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura, apprezzando tutti gli elementi probatori. Integra colpa grave ostativa l’essersi fittiziamente intestato un’attività imprenditoriale, poiché in tal modo, anche senza conoscere la vicenda illecita sottostante, si assume il rischio del coinvolgimento in attività illecite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di custodia cautelare in carcere e, successivamente, di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione provvisorio per intestazione fittizia aggravata dall’agevolazione a un’associazione mafiosa. Era stato assolto, con sentenza divenuta definitiva, perché il fatto non costituisce reato e per insussistenza del dolo specifico.
La Corte di appello di Catania, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., aveva rigettato la domanda, ravvisando una condotta gravemente colposa del ricorrente, in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale o processuale, in ordine ai quali il giudice è tenuto a motivare specificamente. Il giudice della riparazione, pur operando eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un percorso autonomo rispetto a quello del processo di merito, perché suo compito è stabilire non se le condotte costituiscano reato, ma se si siano poste come fattore condizionante della detenzione.
La Corte ha poi precisato che l’accertamento della condizione ostativa impone di valutare la condotta tenuta dall’interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura, apprezzando tutti gli elementi probatori, al fine di stabilire se la condotta abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenza della configurabilità come illecito penale.
Sul piano del vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che costituisce onere del ricorrente per cassazione indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad argomentare in ordine al comportamento processuale tenuto dopo l’applicazione della misura, senza raffrontarsi con le specifiche argomentazioni dell’ordinanza. La Corte territoriale aveva ravvisato il comportamento gravemente colposo nella condotta materiale di essersi fittiziamente intestato un’attività imprenditoriale, passaggio motivazionale rimasto privo di censura. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione