Scambio elettorale politico-mafioso: l’intermediario non è mero esecutore di un accordo altrui (Cass. pen. Sez. 5 n. 5236 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona nel momento in cui viene concluso l’accordo tra il candidato e l’appartenente all’associazione mafiosa, o l’intermediario che agisce per conto di quest’ultimo, risultando irrilevante l’effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite. Quando il promittente sia un soggetto intraneo al sodalizio e abbia agito in rappresentanza di esso, le modalità di procacciamento dei voti di cui all’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. sono immanenti all’accordo e non richiedono una specifica prova. L’intermediario che mette in contatto il candidato e l’esponente mafioso, facilitando la conclusione dell’accordo con piena consapevolezza del contenuto e delle modalità di procacciamento dei voti, risponde a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., e non di mera corruzione elettorale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di due imputati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, avendo il primo, quale partecipe dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promesso a un candidato alle elezioni regionali siciliane del 2022 di procurargli voti anche mediante il metodo mafioso, in cambio di denaro e della disponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio. La seconda imputata, intermediaria, aveva svolto un ruolo di collegamento tra il candidato e l’esponente mafioso. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 416-ter cod. pen., evidenziando come la legge n. 43 del 2019 abbia esteso il novero dei soggetti attivi anche agli intermediari, imponendo la distinzione tra chi agisce come soggetto estraneo alla consorteria e chi opera, pur essendone intraneo, in rappresentanza dell’associazione. Solo nella prima ipotesi è necessario provare che l’accordo riguardi le modalità mafiose di procacciamento dei voti, dovendosi queste ritenere immanenti quando il promittente sia un appartenente all’associazione che abbia agito per essa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza.
Quanto al momento consumativo, la Corte ha precisato che il reato si perfeziona con la sola conclusione dell’accordo, essendo l’esecuzione delle prestazioni pattuite irrilevante, in modo analogo alla corruzione. Ha inoltre delineato il rapporto di specialità reciproca tra la fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen. e il reato di corruzione elettorale di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, differenziandoli sotto il profilo soggettivo, oggettivo e del bene giuridico tutelato.
Con riferimento al ricorso del primo imputato, la Corte ha ritenuto le censure in parte indeducibili e in parte infondate. Ha escluso l’irrilevanza della risalenza delle precedenti condotte di partecipazione e dell’assenza di contatti con altri sodali nel periodo dell’accordo, considerate circostanze non decisive alla luce delle plurime evidenze fattuali. La mancanza di contatti diretti con il candidato è stata valorizzata come elemento sintomatico della caratura criminale dell’imputato. La diversa interpretazione delle conversazioni intercettate è stata ritenuta non apprezzabile in sede di legittimità, non essendo stato documentato un travisamento della prova oggettivo e determinante.
Quanto al ricorso dell’intermediaria, la Corte ha escluso che la sua condotta si sia limitata alla mera ricezione del denaro, avendo avuto un ruolo attivo nella conclusione dell’accordo quale momento di congiunzione tra il candidato e l’esponente mafioso, nella piena consapevolezza del contenuto dell’accordo stesso e delle modalità di procacciamento dei voti. Ha pertanto ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti nel meno grave reato di corruzione elettorale, alla luce delle specifiche qualità soggettive del promittente e della natura della controprestazione. La Corte ha infine dichiarato indeducibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso