Affidamento terapeutico: autonomia dei presupposti e giudizio di merito (Cass. pen. Sez. I n. 31256 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 è istituto a presupposti autonomi, fondato sullo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica e sul rispetto dei limiti di pena e delle condizioni oggettive previste dalla norma. Il giudice non può arrestare la valutazione al richiamo delle preclusioni proprie delle misure ordinarie, ma deve verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura. L’eventuale vizio consistente nell’aver valorizzato in modo indifferenziato il limite di pena e la natura ostativa del titolo non determina l’annullamento quando il tribunale abbia comunque scrutinato nel merito l’istanza con argomentazione autonoma e sufficiente. Il diniego è legittimo quando si fonda sulla non attualità della condizione di dipendenza, sulla strumentalità della prospettazione terapeutica e sull’inidoneità del programma ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, anche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, di semilibertà e di detenzione domiciliare proposte nell’interesse del condannato, per il fine pena superiore a quattro anni di reclusione e per la natura ostativa del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in esecuzione.
Quanto alla richiesta ex art. 94, il Tribunale ne ha comunque escluso i presupposti nel merito, ritenendo che il condannato avesse fatto uso di sostanze in modo strumentale all’accesso ai benefici. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 4-bis Ord. pen. e degli artt. 54 e 69-bis Ord. pen., oltre a lacune istruttorie e travisamento dei fatti. La questione arriva in Cassazione dopo il rigetto delle doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’istituto. L’affidamento in prova terapeutico gestisce la specifica situazione del condannato tossicodipendente, per il quale assume rilievo preminente la cura. Esso poggia su presupposti autonomi: lo stato di dipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica e il rispetto dei limiti di pena e delle condizioni oggettive fissate dalla norma.
In presenza di tali precondizioni, l’autorità giudiziaria svolge una valutazione complessa, avente ad oggetto il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato con il servizio pubblico o con struttura abilitata, tenendo conto della pericolosità e dell’attitudine del trattamento a realizzare il reinserimento. Richiama il comma 4 dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, che consente l’accoglimento solo quando il programma, anche per le modalità di svolgimento, possa fondatamente reputarsi idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.
Su queste basi il primo motivo è infondato. Coglie nel segno la censura secondo cui il Tribunale ha valorizzato in modo indifferenziato il limite di pena e la natura ostativa del titolo, ma il vizio investe un passaggio non decisivo. Il Tribunale non si è arrestato alla declaratoria di inammissibilità, avendo comunque scrutinato nel merito l’istanza con argomentazione autonoma e sufficiente. La difesa non si confronta con la ratio decidendi effettiva, costituita dalla valutazione negativa sull’attualità della dipendenza e sull’idoneità del programma.
La motivazione resiste, avendo valorizzato dati specifici: l’ammissione agli arresti domiciliari ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 per un programma ambulatoriale, pur in presenza di reato ostativo per il quale la disciplina richiede l’esecuzione in struttura residenziale; e la dichiarazione, nella relazione di indagine sociale, di essersi affrancato dalla dipendenza da circa sette mesi, in epoca anteriore alla presa in carico terapeutica posta a fondamento della domanda. Da tali argomenti il Tribunale ha tratto, senza manifesta illogicità, il convincimento della strumentalità del programma rispetto all’accesso ai benefici.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente non individua un dato decisivo, risultante dagli atti, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare e che avrebbe imposto diversa conclusione: le censure si risolvono nella richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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