Reati ostativi prima fascia: collaborazione non necessaria ma onere allegatorio rigoroso (Cass. pen. Sez. I n. 31813 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, i benefici penitenziari in relazione ai reati ostativi di prima fascia possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia. La presunzione di perdurante contiguità del condannato all’organizzazione criminale non è più assoluta, ma relativa: la mancata collaborazione non opera più quale fattore preclusivo, pur conservando valenza dimostrativa del percorso di dissociazione. Il superamento della presunzione richiede un accertamento giurisdizionale rigoroso e individualizzato, nel quale il condannato deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, allegare elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e al percorso rieducativo, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti criminali, e provare l’avvio di iniziative a favore delle vittime.
Il Fatto
Il condannato, detenuto per associazione di tipo mafioso e altri reati aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991, chiedeva al Tribunale di sorveglianza l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale o, in via gradata, alla semilibertà. Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande, rilevando che il detenuto non aveva esplicitato situazioni fattuali utili a sostenere l’impossibilità di collaborare, non aveva allegato elementi idonei a dimostrare l’interruzione dei legami con la criminalità organizzata ed era venuto meno all’onere di attivarsi in favore delle persone offese.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 47-ter e 50 ord. pen. Il ricorrente lamentava che, nonostante la documentazione prodotta, il Tribunale aveva addebitato la mancata allegazione delle condizioni richieste dalla normativa, trascurando la condizione di sofferenza economica comprovata dal modello ISEE e la volontà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 4-bis ord. pen. e il suo primo comma, che subordina i benefici penitenziari, per i reati ostativi, alla collaborazione con la giustizia. Richiama quindi il comma 1-bis, introdotto dalla riforma del 2022, che consente la concessione delle misure anche in assenza di collaborazione, alle tre condizioni cumulative: adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, allegazione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, e iniziative a favore delle vittime.
La Corte sottolinea come il legislatore abbia abbandonato il modello fondato sulla sostanziale irreversibilità della presunzione di contiguità criminale, adeguando la disciplina ai principi della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Richiama sul punto Sez. I n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01, che ha già riconosciuto la concedibilità dei benefici anche in assenza di collaborazione. La preclusione assoluta è stata sostituita da una presunzione relativa di persistente pericolosità sociale, superabile solo con un accertamento giurisdizionale particolarmente rigoroso e individualizzato.
Da ciò deriva l’obbligo per il Tribunale di sorveglianza di svolgere un’articolata attività istruttoria, acquisendo i dati dell’osservazione penitenziaria e i qualificati pareri previsti dall’art. 4-bis, comma 2, ord. pen. Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione della disciplina, con un apparato argomentativo immune dai vizi denunciati.
Il Tribunale ha valorizzato la relazione di sintesi, dalla quale emerge la mancata revisione critica del vissuto criminale, le ragioni della mancata collaborazione ritenute irricevibili, e le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale che hanno delineato l’inserimento del detenuto in una consorteria camorristica ancora operativa nel medesimo territorio. Le doglianze difensive, osserva la Corte, si risolvono in una rivisitazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità, non emergendo travisamenti del quadro probatorio né criticità motivazionali realmente esistenti.
Il rigetto consegue alla mancata dimostrazione, nella specie, del superamento della presunzione relativa di pericolosità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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