Estorsione: attenuante lieve entità non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 7161 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’estorsione di lieve entità, qualora la questione, già proponibile in appello, non sia stata ivi prospettata, neppure con i motivi aggiunti o in sede di formulazione delle conclusioni, né risulti essere stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 03/06/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di rapina e tentata estorsione aggravata. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il difetto di motivazione sull’affermazione di penale responsabilità, la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di tentata estorsione nonché il travisamento della prova. Successivamente, sono stati depositati motivi nuovi in data 27 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il difetto di motivazione e la violazione di legge sulla qualificazione giuridica, ritenendolo finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano infatti ricostruito la dinamica della vicenda e l’idoneità della condotta a coartare la volontà della vittima con argomenti logici e giuridici corretti.
Con riguardo al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio e il denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, la Corte ha rilevato che la questione non era stata prospettata in appello, né con i motivi aggiunti, né in sede di formulazione delle conclusioni. Il ricorrente non aveva specificamente contestato la sentenza su tale punto, né aveva sollecitato l’esercizio del potere officioso. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui tale censura non è consentita in sede di legittimità se la questione non è stata previamente dedotta nei gradi di merito.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ribadito che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente l’utilizzo di espressioni quali «pena congrua» o «pena equa», essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
In relazione ai motivi nuovi, la Corte ha infine escluso vizi motivazionali nella mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen., rilevando che la lieve entità del fatto risultava implicitamente esclusa dalla ritenuta responsabilità per le ipotesi aggravate di cui agli artt. 628 e 56 e 629 cod. pen.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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