Monete false, ricorso fondato su motivi reiterati e non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 32681 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito: esse non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata e devono qualificarsi non specifiche ma soltanto apparenti. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano per l’elemento oggettivo e soggettivo, poiché la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione, mentre la seconda comprende la spendita o messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, contestato ai sensi degli artt. 110 e 455 cod. pen.. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’11 dicembre 2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente ha censurato l’affermazione della penale responsabilità in rapporto al trattamento differenziato riservato alla posizione di un coimputato, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento della derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 457 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i motivi, rigettando il ricorso perché infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali motivi non possono essere considerati specifici, ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
Nel merito, il giudice di legittimità osserva che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e senza contraddizioni in ordine alla sussistenza del concorso di persone nel reato, evidenziando e valutando l’intero compendio probatorio. Elementi distintivi della posizione del ricorrente rispetto a quella del coimputato sono stati individuati nella presenza a bordo dell’auto ove furono rinvenute le banconote false e nella ricezione, tramite chat, del tariffario delle banconote. Da ciò i giudici di merito hanno desunto la consapevolezza del falso e l’accordo nell’immissione delle banconote nel mercato.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello ha ancorato l’esclusione della causa di non punibilità alle modalità dell’azione, svolta con organizzazione e professionalità, desumibili dalle chat e dall’azione di gruppo, oltre che al danno non minimale, dato il numero delle banconote. La valutazione è stata ritenuta non manifestamente illogica e in sintonia con il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Infine, il terzo motivo, concernente il diniego della derubricazione nel reato di cui all’art. 457 cod. pen., è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano per l’elemento oggettivo e soggettivo: la mera detenzione delle monete false integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita, oppure costituisce un antefatto penalmente irrilevante quando la consapevolezza della falsità sia acquisita solo successivamente alla ricezione. Gli elementi analizzati, tra cui il contenuto dei messaggi ricevuti sui prezzi delle banconote false, hanno condotto la Corte di appello a escludere la buona fede senza illogicità manifeste.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede