Motivi non dedotti in appello sono inammissibili se riproposti solo apparentemente (Cass. pen. Sez. VII n. 12962 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 581 cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca una censura non previamente proposta come motivo di appello, non potendo la Corte di legittimità esaminare questioni che il giudice di merito non ha avuto modo di conoscere. Parimenti inammissibile, ove manifestamente infondato, è il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, configurandosi come critica meramente apparente e non argomentata. La verifica di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. resta circoscritta ai soli vizi riconducibili alla nozione di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, restando estranee le censure sulla persuasività e sull’adeguatezza del ragionamento. Il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. è giustificato quando il danno non sia lievissimo, non assumendo rilievo decisivo il solo valore economico del bene.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnavano dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo, in data 05/07/2024, aveva confermato le rispettive condanne per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e truffa, nonché per il concorso in furto aggravato, unificati sotto il vincolo della continuazione. La questione approdava in legittimità investendo il corretto esercizio del sindacato di cassazione sui motivi di gravame e la tenuta della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal primo motivo del primo ricorrente, con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e al riconoscimento della continuazione. Il motivo è giudicato non consentito in sede di legittimità, poiché la censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La stessa richiesta di applicazione dell’istituto non risultava mai sollevata dalla difesa con le conclusioni.

Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 457 cod. pen., è reputato non deducibile in legittimità e manifestamente infondato. Esso si risolve nella reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, dovendosi considerare non specifiche ma solo apparenti, perché prive della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama le proprie precedenti Sez. II n. 42046 del 17/07/2019, Sez. III n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. VI n. 20377 dell’11/03/2009.

Quanto ai motivi comuni ai due ricorrenti, inerenti all’aggravante della destrezza ex art. 625, comma 4, cod. pen. e al diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte li reputa manifestamente infondati. La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile all’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. L’aggravante risulta provata dal fatto che gli imputati adottarono espedienti volti a distrarre la persona offesa per sottrarre i beni, non ravvisandosi un semplice approfittamento della distrazione della vittima, richiamandosi sul punto Sez. VI n. 34090 del 27/04/2017.

Quanto all’attenuante, la Corte territoriale ha correttamente escluso che il valore di cento euro della banconota contraffatta renda di per sé irrisorio il danno subito. Il danno, per essere meritevole della mitigazione ex art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo, secondo l’indirizzo espresso da Sez. II n. 5049 del 22/12/2020, Sez. IV n. 6635 del 19/01/2017 e Sez. IV n. 8530 del 13/02/2015. I ricorsi sono dunque dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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