Detenzione di cellulare in carcere e dolo generico del compossesso (Cass. pen. Sez. VI n. 29374 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente disponga di un apparecchio telefonico mobile, anche in regime di compossesso con altri ristretti, non rilevando che il dispositivo sia custodito in una cella diversa da quella occupata. La detenzione del cellulare costituisce elemento idoneo a provare l’indebita ricezione, poiché il soggetto, trovandosi in stato di detenzione, non può che averne acquisito la disponibilità per via illecita. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, desumibile dalla consapevolezza dell’illiceità della provenienza e dell’uso del dispositivo. La mancata rinnovazione del dibattimento è legittima quando il giudice di appello la ritenga non indispensabile, con valutazione non sindacabile nel merito. L’aumento di pena per la recidiva facoltativa ex art. 99, commi terzo e quarto, cod. pen. non impone obbligo di specifica motivazione, potendo questa essere anche implicita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna che aveva condannato tre detenuti per il reato di cui agli artt. 110 e 391-ter, comma terzo, cod. pen., per avere indebitamente ricevuto, detenuto e utilizzato un telefono cellulare all’interno della casa circondariale, in concorso tra loro.
Due degli imputati proponevano ricorso per cassazione, articolato ciascuno in quattro motivi. Il ricorrente estraneo alla materiale effettuazione delle chiamate contestava l’affermazione di responsabilità e il dolo; entrambi censuravano il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per uno solo, l’applicazione della recidiva. Si contestava altresì la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con richiesta di perizia sul traffico telefonico.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato unitariamente i primi due motivi del ricorrente che negava di avere materialmente detenuto e usato il dispositivo, ribadendo che la situazione di compossesso è provata dalle deposizioni degli agenti della Polizia penitenziaria e dall’uso comune desumibile dal traffico telefonico. Non rileva che il cellulare fosse rinvenuto in una cella diversa, purché della stessa sezione.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza: integra il reato la condotta del detenuto che indebitamente dispone di un apparecchio mobile (Sez. VI n. 4819 del 2025, dep. 2026, Rv. 289329) e la detenzione costituisce elemento idoneo a provare l’indebita ricezione, poiché chi è in carcere non può che averne acquisito la disponibilità illecitamente (Sez. VI n. 25194 del 2025, Rv. 288468). Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico: il ricorrente stesso aveva ammesso di avere chiesto ai compagni di detenzione di servirsi del cellulare per contattare i familiari, con consapevolezza dell’illiceità della provenienza e dell’uso.
La Corte ha poi ritenuto coerente la scelta del giudice di appello di non disporre la rinnovazione del dibattimento, poiché questa può essere disposta solo quando sia ritenuta indispensabile per decidere (Sez. III n. 7259 del 2017, dep. 2018, Rv. 273653; Sez. II n. 36630 del 2013, Rv. 257062; Sez. V n. 7569 del 1999, Rv. 213637).
Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha escluso che il diniego della tenuità e delle attenuanti integri esercizio irragionevole del potere discrezionale, valorizzando la particolare gravità della condotta di compossesso e l’elevato numero di chiamate effettuate. Per il secondo ricorrente, la recidiva facoltativa non comporta obbligo di specifica motivazione, potendo essere anche implicita (Sez. V n. 711 del 2009, dep. 2010, Rv. 245733; Sez. III n. 13923 del 2009, Rv. 243505; Sez. VI n. 14937 del 2018, Rv. 272803; Sez. VI n. 20271 del 2016, Rv. 267130). I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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