Ricorso fondato su motivi già dedotti in appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36697 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, non assolvendo essi la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La valutazione sulla recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice verificare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le precedenti condanne. Il diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria integra giudizio di merito, non sindacabile se ancorato a prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 02/12/2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 455 e 99, comma 4, cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili: l’affermazione di penale responsabilità, la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 457 cod. pen., la contestata recidiva, il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con i fatti oggetto di altra sentenza e, infine, la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
La questione approda al giudice di legittimità per la verifica della specificità e della fondatezza delle censure mosse avverso la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali motivi debbono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
La motivazione della sentenza impugnata, d’altro canto, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ampiamente argomentato in ordine al perfezionamento del reato contestato, con riguardo alla quantità delle banconote, all’utilizzo di un falso nominativo e alle modalità di vendita.
Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 455 cod. pen. nell’ipotesi dell’art. 457 cod. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte di merito ha idoneamente ricostruito la fattispecie concreta sussumendola nella norma corretta, avendo riguardo al ragguardevole numero di banconote, tutte recanti lo stesso numero di serie, nonché alla consapevolezza dell’imputato circa la natura illecita della condotta.
Il terzo motivo, in tema di recidiva, è parimenti manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro consumazione, essendo il giudice tenuto a esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Il quarto e il quinto motivo sono stati del pari respinti. Quanto alla mancata continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia, la sentenza impugnata ha motivato sull’insussistenza del medesimo disegno criminoso. Quanto al diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, la Corte territoriale ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e ineccepibili — la natura del reato e i precedenti — esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura, tipicamente di merito e non sindacabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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