Revocazione inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’ente danneggiato intervenuto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 239 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale l’ente danneggiato, che intervenga ad adiuvandum ai sensi dell’art. 85 c.g.c., assume una posizione processuale meramente accessoria e dipendente rispetto a quella del Procuratore. Ne deriva che non è titolare di un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione riguardi questioni attinenti alla qualificazione del proprio intervento. Il corollario è che il ricorso per revocazione proposto dal solo ente intervenuto, in mancanza di impugnazione della parte pubblica adiuvata, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, non potendo l’interventore adesivo dipendente ampliare il tema del contendere né proporre azione autonoma.

Il Fatto

La società Gestore dei Servizi Energetici ha proposto ricorso per la revocazione parziale della sentenza n. 128/2025, con cui la Sezione II centrale d’appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva condannato in solido la società Albadega e la sua legale rappresentante al risarcimento in favore del GSE del danno quantificato in €. 855.508,79, corrispondente alle tariffe incentivanti indebitamente percepite. In appello la somma era stata ridotta a €. 624.787,74, previa declaratoria di prescrizione di una porzione del credito.

Il GSE ha lamentato il contrasto della sentenza con precedenti del giudice amministrativo passati in giudicato, deducendo l’ipotesi di revocazione dell’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., ed ha proposto istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 205 c.g.c. La Procura generale e le resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, mera interveniente ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto assorbente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del GSE, dichiarando inammissibile il ricorso. Il ricorrente, intervenuto nel giudizio contabile a sostegno delle ragioni dell’attore pubblico, si era limitato ad aderire alle domande del Procuratore, assumendo una posizione meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte pubblica adiuvata.

Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’amministrazione danneggiata è costituita in giudizio con il Procuratore, che ne cura ope legis gli interessi processuali, potendo intervenire nei soli limiti dell’art. 85 c.g.c., ossia unicamente per sostenere le ragioni della parte pubblica. La sua posizione si esaurisce in un’attività accessoria, potendo sviluppare deduzioni ed eccezioni solo nell’ambito di quelle proposte dalla parte adiuvata.

Da tale premessa discende, come logico corollario, che l’ente danneggiato non è titolare di un’autonoma facoltà di impugnazione allorché la parte adiuvata non si sia avvalsa di tale diritto o abbia fatto acquiescenza. L’impugnazione è ammissibile solo se limitata alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento. Il gravame che miri a una riespansione della materia del contendere a profili del rapporto sostanziale non posti in contestazione dal Pubblico Ministero travalica i confini della legittimazione ad impugnare.

La Corte ha richiamato il costante orientamento della Cassazione, ribadito dalle Sezioni Unite n. 7308 del 2024, secondo cui l’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare e la sua impugnazione è inammissibile ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto. Nel caso di specie il Procuratore non aveva impugnato la decisione sfavorevole e il GSE, in qualità di interveniente, non poteva supplire a tale inerzia. La novità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma terzo, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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