Nessuna colpa grave dei direttori generali per omessa riscossione contributi consortili (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 142 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riscossione coattiva dei contributi consortili da parte del direttore generale di un consorzio di bonifica non integra colpa grave quando la condotta si colloca in un contesto amministrativo caotico e disfunzionale, ascrivibile alle precedenti gestioni commissariali. Il requisito soggettivo della responsabilità amministrativa richiede una macroscopica negligenza, una inescusabile noncuranza degli interessi pubblici, che non può ravvisarsi in chi abbia comunque attivato meccanismi finalizzati al risanamento e al recupero delle entrate. L’assenza di una banca dati aggiornata e di un valido piano di classifica impedisce una corretta quantificazione dei contributi e rende incerta la stessa pretesa impositiva. Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla prescrizione quinquennale o decennale dei crediti consortili esclude che l’omissione di atti interruttivi possa qualificarsi come gravemente colposa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio tre direttori generali succedutisi alla guida del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, contestando di aver cagionato il grave stato di crisi economico-finanziaria dell’ente. L’addebito riguardava l’omessa emissione dei ruoli per la contribuenza e il mancato compimento degli atti interruttivi della prescrizione, con conseguente perdita definitiva delle entrate.
Secondo l’atto di citazione, soltanto dal 2014 il Consorzio aveva avviato la riscossione per gli anni 2012, 2013 e 2014; nel dicembre 2016 era stata poi comunicata all’agente della riscossione la decisione di non procedere alla cartellizzazione. Il danno complessivo richiesto ammontava a euro 614.498,79, ripartito pro quota tra i convenuti. I tre si sono costituiti contestando l’addebito e invocando l’assenza di colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la disciplina dei contributi consortili, muovendo dagli artt. 10, 11 e 59 del R.D. n. 215/1933 e dalla normativa regionale siciliana. I contributi propriamente detti hanno natura tributaria e sono assimilabili a oneri reali, con la conseguenza che la loro determinazione presuppone il piano di classifica, quale atto imprescindibile per la corretta quantificazione del beneficio.
La Corte rileva che il Consorzio, per un arco temporale ultradecennale, non aveva mai emesso ruoli per la contribuenza, limitandosi a riscuotere in modo parziale i contributi per i servizi irrigui. Tale omissione non è addebitabile agli odierni convenuti, ma va ascritta alle gestioni commissariali succedutesi nel tempo. Solo dal 2014, per impulso degli stessi convenuti, era stata avviata la procedura di riscossione.
La banca dati catastale utilizzata per la quantificazione era stata costruita sulla delimitazione dei benefici individuati nel 1995 e non era più aggiornata: ne derivavano errori di calcolo, numerosi contenziosi e avvisi restituiti per indirizzi errati. A ciò si era aggiunta la L.R. n. 24/2016, che aveva autorizzato la sospensione temporanea dei ruoli 2014 e 2015. Il quadro di grave disfunzione investiva tutti i consorzi della Sicilia e non poteva imputarsi ai convenuti.
Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione sulla decennalità dei contributi consortili, equiparabili ai tributi erariali quanto a imposizione ed esazione, e ne sottolinea il contrasto con le tesi della quinquennalità. Tale incertezza giurisprudenziale impedisce di ravvisare una condotta gravemente colposa nell’omesso compimento degli atti interruttivi.
Nel merito, i convenuti avevano promosso un procedimento finalizzato al recupero delle entrate, pur in presenza di notevoli difficoltà gestionali; avevano proceduto alla ricognizione delle entrate, alla riorganizzazione del procedimento di riscossione e all’invio degli avvisi in acconto. Non emerge, pertanto, la macroscopica negligenza richiesta per la colpa grave. La Corte assolve gli odierni convenuti da ogni addebito e liquida le spese legali in loro favore, ponendole a carico del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.
Nota della Redazione
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