Acquisto immobiliare del comune per locazione allo Stato e interesse pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 364 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti locali possono acquisire immobili da privati da destinare alla locazione in favore di altre amministrazioni pubbliche, quando l’operazione risponda al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico. Venute meno, a decorrere dall’anno 2020, le speciali limitazioni in materia di contenimento della spesa, non sussistono più gli obblighi di attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto e di congruità del corrispettivo già previsti dalla disciplina richiamata. Permane il vincolo generale di funzionalizzazione al perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. La scelta concreta di addivenire all’acquisto è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente locale, che deve esplicitarla con adeguata motivazione e documentare ragionevolezza, utilità e analisi costi/benefici dell’operazione.

Il Fatto

Il sindaco di un comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità di acquistare da un privato un immobile, sito nel territorio comunale e da anni sede di un presidio dell’Arma dei Carabinieri, per poi ristrutturarlo e destinarlo in locazione al Ministero dell’Interno. L’immobile è oggetto di una procedura di sfratto promossa dal locatore nei confronti dello Stato, con il rischio di perdita del presidio di sicurezza sul territorio.

Il quesito verte, in particolare, sulla legittimità di un acquisto finalizzato a mantenere sul territorio comunale la sede dell’Arma, con la connessa tutela dell’ordine pubblico, e sull’uso di risorse comunali per un immobile destinato a un’amministrazione statale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità del parere. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché formulata dal sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva non può risolversi in una consulenza generale né in un’ingerenza nella concreta attività gestionale. Il quesito è quindi ammissibile solo per i profili generali e astratti, restando riservata all’amministrazione ogni determinazione concreta.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo sugli acquisti immobiliari degli enti locali. L’art. 57, comma 2, lett. f), del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, ha previsto che dal 2020 cessano di applicarsi agli enti locali le disposizioni di contenimento e riduzione della spesa di cui all’art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011. Sono così venute meno le attestazioni di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto e di congruità del corrispettivo, con la conseguenza che non sussistono vincoli specifici a tale forma di autonomia contrattuale.

Resta fermo il vincolo generale del perseguimento di pubblici interessi meritevoli di tutela, siano essi istituzionali o, a determinate condizioni, di altre amministrazioni. La Sezione richiama proprie precedenti deliberazioni, che hanno ritenuto ammissibile l’uso di risorse comunali per interventi su caserme, sul rilievo che la sicurezza dei cittadini costituisce responsabilità di tutti i livelli di amministrazione e che il comune, ente più prossimo alla collettività, può concorrere a garantirla coadiuvando le amministrazioni statali competenti.

Le concrete ragioni dell’acquisto e della successiva ristrutturazione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’ente, che deve esplicitarle con adeguata motivazione. La decisione non può lasciarsi condizionare dalla dipendenza della permanenza del presidio dalla scelta comunale e, se prescindesse da concrete finalità di tutela dell’ordine pubblico, sarebbe priva di causa. L’autonomia negoziale non elide il rispetto dei principi di buon andamento e di equilibrio di bilancio, che impongono l’impiego più efficiente delle risorse; occorre un’approfondita istruttoria che documenti ragionevolezza, utilità e analisi costi/benefici. Sul piano procedurale, va valutata la congruità del corrispettivo e garantita la tutela della concorrenza e della parità di trattamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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