Inammissibile il parere contabile su rimborso contributivi agli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 132 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti non può espletarsi su quesiti che, pur riguardando l’interpretazione di norme con riflessi finanziari e di contabilità pubblica, siano propedeutici all’adozione di provvedimenti dell’amministrazione locale incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altro giudice. L’ammissibilità oggettiva del quesito va accertata anche in negativo, verificando l’assenza di interferenze o sovrapposizioni con le funzioni intestate ad altri plessi magistratuali. Quando la questione sottesa coinvolga elementi e circostanze operanti quali condizioni di diritti soggettivi patrimoniali e risultino contrastanti pronunce di altri ordini giurisdizionali, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile. Il discrimen risiede nella destinazione della norma: se essa ha quale unico destinatario la pubblica amministrazione ed il correlato potere decisionale, il parere è ammissibile; diversamente, prevale l’esigenza di non interferire con la giurisdizione.
Il Fatto
Un Comune della Regione siciliana ha richiesto alla Sezione di controllo un parere in merito all’interpretazione dell’art. 22, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2000, che disciplina il pagamento di una cifra forfettaria annuale in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Il quesito muoveva dal dubbio se la norma consenta di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli istituti di appartenenza in favore di professionisti eletti o nominati amministratori che non abbiano sospeso l’attività lavorativa.
L’ente ha inoltre chiesto se la locuzione “allo stesso titolo” valga soltanto a individuare la natura del versamento ovvero richiami la condizione dell’astensione dall’attività lavorativa, e se sia ammissibile il rimborso al professionista che abbia provveduto personalmente al versamento. La questione è stata sottoposta alla cognizione consultiva della Sezione regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto verificato i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile. Sul piano soggettivo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile, poiché proviene da un Comune della Regione siciliana ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Sul piano oggettivo, la Sezione ha richiamato la direttiva nomofilattica della Sezione delle Autonomie (tra le altre, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG), secondo cui vanno escluse dal concetto di contabilità pubblica le richieste di parere che, pur riguardando norme con riflessi contabili, siano propedeutiche all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altre giurisdizioni.
Il Collegio ha osservato che, sulla necessità dell’integrale sospensione dell’attività libero-professionale ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo a carico dell’amministrazione, è intervenuto il giudice civile. La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 14/08/2023, n. 24615, ha affermato che l’espressione “allo stesso titolo” non richiama, per i lavoratori autonomi, la condizione dell’aspettativa non retribuita, ma individua solo la medesima causale del versamento, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.
Alla luce di tale contrasto tra plessi magistratuali e della connotazione della problematica, vertente su condizioni di diritti soggettivi patrimoniali, il Collegio ha ritenuto ricorrenti i presupposti per dichiarare inammissibile la richiesta. L’attività consultiva finirebbe altrimenti per sovrapporsi alle funzioni giurisdizionali, con il rischio di prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei giudici competenti. La Sezione ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del quesito sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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