Difetto di giurisdizione contabile sulle spettanze stipendiali nel transito ai ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 236 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice delle pensioni non può modificare né disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi che riguardano lo status e il trattamento economico del pubblico dipendente, poiché il giudizio pensionistico ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione e non la legittimità dell’atto. Le domande relative all’assegno ad personam, all’inquadramento stipendiale e al riconoscimento del punto parametrale al momento del transito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli civili hanno natura giuslavoristica e solo di riflesso incidono sul quantum della pensione: la relativa controversia spetta al giudice del rapporto di lavoro, con conseguente inammissibilità della domanda pensionistica fondata su un presupposto non accertabile dal giudice contabile. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 si applica al solo personale militare e non al dipendente transitato nei ruoli civili, né al personale della Polizia di Stato in possesso, al 31 dicembre 1995, di anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni, stante il limite espressamente posto dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.

Il Fatto

La ricorrente, già sostituto commissario della Polizia di Stato, giudicata permanentemente non idonea al servizio, chiedeva di transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 339/1982. Collocata in aspettativa speciale dal 21 marzo 2004, sottoscriveva il contratto di lavoro il 25 luglio 2005 e veniva in quiescenza dall’1 settembre 2021 con il sistema misto.

Davanti alla Corte dei conti chiedeva il ricalcolo della pensione con applicazione del punto parametro di cui al d.P.R. n. 301/2004 per il periodo di aspettativa, la restituzione dell’assegno ad personam oggetto di recupero, l’attribuzione delle aliquote dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il servizio prestato nella Polizia di Stato e il riconoscimento del livello superiore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 85/1997. Si costituivano l’INPS, che chiedeva il rigetto, e il Ministero dell’Interno, che eccepiva il difetto di giurisdizione sulle pretese stipendiali.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce la natura del giudizio pensionistico, qualificandolo come impugnazione-merito: oggetto del processo non è la legittimità del provvedimento, ma l’accertamento del diritto a pensione, con la conseguenza che i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto. Il giudice non può disapplicare gli atti che definiscono lo status del dipendente, richiamando sul punto un orientamento consolidato (Cass., SS.UU., n. 8317/2010; Sezioni Riunite n. 101/Q.M. del 1994).

Quanto all’assegno ad personam e al punto parametrale, la Corte rileva che il nucleo della controversia è l’erroneo inquadramento economico al momento del transito, da contestare dinanzi al giudice del lavoro mediante impugnazione del decreto di inquadramento stipendiale. Applica il criterio del petitum sostanziale richiamando Cass., SS.UU., n. 29396/2018, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro la domanda sul diverso trattamento economico che solo di riflesso integra il trattamento pensionistico.

Sulla scorta di Cass. n. 20852/2022, il giudice contabile esclude la propria giurisdizione anche con riferimento alla posizione del personale in aspettativa, che continua ad appartenere ai ruoli originari fino al perfezionamento del transito. Analoga declaratoria investe la domanda sul riconoscimento del livello superiore ex legge n. 85/1997, pretesa giuslavoristica con effetti solo mediati sul trattamento di quiescenza.

Nel merito residuo, la Corte rigetta la domanda di applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973: al momento del pensionamento la ricorrente apparteneva al ruolo civile e non poteva beneficiare di una norma destinata al personale militare, né l’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 contiene alcun rinvio. La Corte esclude altresì l’operatività dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, poiché al 31 dicembre 1995 la ricorrente possedeva un’anzianità superiore ai diciotto anni, come da lei stessa ammesso. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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