Deposito del conto via PEC e decorrenza del termine quinquennale di estinzione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 323 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal formale e corretto perfezionamento del deposito del conto giudiziale. Quando il deposito avviene a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 2015, il perfezionamento coincide con il primo giorno lavorativo successivo all’invio. Le disfunzioni organizzative e tecniche della Segreteria, non opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare il decorso del termine. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema informatico SIRECO, in assenza di una puntuale disciplina transitoria, non ha effetto interruttivo o novativo e non riapre i termini decadenziali. L’estinzione opera ex lege, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e ha natura sostanziale, automatica e oggettiva.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile di una struttura universitaria, relativo all’esercizio 2017. Il conto, inizialmente inserito in una resa cumulativa, era stato acquisito nei sistemi informativi nel dicembre 2019 e, in assenza della sottoscrizione dell’agente, era stato separato d’ufficio dal magistrato istruttore.

La relazione di irregolarità aveva rilevato la mancanza della sottoscrizione, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a plurime criticità nella gestione del fondo economale. La difesa dell’agente ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine, sostenendo che il deposito era avvenuto via PEC nel luglio 2018 e che, alla data della relazione, il quinquennio era già spirato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione pregiudiziale incentrata sulla data di deposito del conto, da cui dipende la decorrenza del termine di cui all’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. Vengono ricostruite le discipline succedutesi nel tempo: dall’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012, confluito nell’art. 6 cod. giust. cont., fino al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 2015 e al successivo D.P. n. 126 del 2022 sul sistema SIRECO.

Alla data dell’invio erano vigenti le disposizioni del decreto n. 98/2015, che attribuivano piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi via PEC, con perfezionamento della trasmissione attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. La Segreteria era tenuta a confermare la presa in carico e ad attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.

Il Collegio accerta che il conto era stato effettivamente inviato con PEC il 17 luglio 2018 e che la documentazione coincideva integralmente con quella poi reinviata tramite SIRECO il 3 dicembre 2019. La formale presa in carico non si era mai perfezionata per le accertate disfunzioni tecniche legate all’avvio del nuovo applicativo. Tali circostanze oggettive, non opponibili all’agente contabile, non possono però elidere il dato dell’avvenuto invio secondo le modalità allora consentite.

Pertanto la data rilevante è individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio, e dunque nel 18 luglio 2018. Il successivo reinvio tramite SIRECO non può ricevere alcuna valenza interruttiva o novativa: riconoscergliela equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, con dilazione indefinita del termine. L’estinzione opera ex lege, ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, ed è rilevabile d’ufficio.

Poiché la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio, il giudizio è dichiarato estinto, con restituzione degli atti e comunicazioni all’amministrazione e al pubblico ministero. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati specificati i motivi e non emergendo dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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