Inammissibile il parere richiesto dall’Autorità di Sistema Portuale (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 82 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ammissibile solo se proviene da uno dei soggetti tassativamente indicati dalla norma, ossia Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Il limite soggettivo opera su un duplice piano: la legittimazione soggettiva esterna, che attiene all’ente titolare del potere di istanza, e la legittimazione soggettiva interna, che riguarda il potere di rappresentanza di chi agisce in nome e per conto dell’ente. L’Autorità di Sistema Portuale non rientra nell’elencazione normativa e non può invocare alcuna dilatazione interpretativa della stessa. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta per difetto del requisito soggettivo, con assorbimento di ogni valutazione di merito.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna una richiesta di parere su una vicenda societaria interna. La società partecipata, controllata dall’ente, aveva visto per anni l’amministrazione affidata a un unico soggetto, dapprima come Presidente e Amministratore Delegato e poi come Amministratore Unico.

A seguito delle dimissioni e della cessazione della carica, l’ex amministratore ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di fine mandato per il periodo decorrente dalla prima assunzione dell’incarico fino al recepimento nello statuto delle modifiche imposte dal d.lgs. n. 175/2016, che ha introdotto il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli organi sociali. L’ente ha quindi investito la Sezione del quesito sulla praticabilità di quel riconoscimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione premette che la richiesta, pur non richiamando espressamente l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, deve essere ricondotta a tale disposizione, che abilita gli enti territoriali ivi indicati a domandare pareri in materia di contabilità pubblica. La verifica di ammissibilità sul piano soggettivo precede e assorbe ogni valutazione di merito.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato della Corte dei conti, costruito sulle deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo. Da tale indirizzo emerge che l’elencazione dei soggetti legittimati ha carattere tassativo e non tollera estensioni analogiche. La deliberazione n. 11/2020/QMIG ha distinto la legittimazione soggettiva esterna, riferita all’ente, da quella interna, riferita al rappresentante che formalizza l’istanza. La successiva deliberazione n. 1/2021 ha esteso la facoltà alle Unioni di comuni, ma solo per le funzioni proprie dell’Unione.

Su queste basi la Sezione rileva che l’Autorità di Sistema Portuale non compare nell’elenco normativo. La richiesta proviene dunque da un soggetto privo della legittimazione a formulare l’istanza. Il limite soggettivo, osserva il Collegio, costituisce la linea di demarcazione dell’ambito attribuito in materia alle Sezioni di controllo e non può essere superato in via interpretativa.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile il quesito sotto il profilo soggettivo e dispone la trasmissione della deliberazione all’Autorità istante, la pubblicazione sul sito istituzionale e il deposito dell’originale presso la Segreteria. Resta così integralmente assorbita ogni questione relativa alla spettanza dell’indennità di fine mandato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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