Benefici amianto ai dipendenti pubblici e coefficiente 1,5 ante 2003 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 151 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, ancorato al fatto dell’esposizione qualificata e non alla permanenza in servizio. Esso spetta anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail, dunque ai dipendenti pubblici. A coloro che hanno maturato il diritto prima del 2 ottobre 2003 si applica il coefficiente di 1,5, per effetto della salvezza delle previgenti disposizioni di cui all’art. 47, comma 6 bis, d.l. n. 269/2003. Il termine prescrizionale decennale decorre dalla consapevolezza dell’esposizione e si interrompe con la domanda rivolta all’ente previdenziale erogatore.
Il Fatto
Un operaio saldatore specializzato presso un Arsenale militare marittimo, collocato a riposo nel marzo 1994, chiedeva il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, per il periodo lavorativo svolto dal 14 maggio 1976 al 1° marzo 1994.
Il giudice di primo grado accertava il diritto dell’appellato con applicazione del coefficiente di 1,5 e condannava l’Inps alla corresponsione degli arretrati. Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione il Ministero della Difesa, in via principale, e l’Inps, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dispone la riunione dei giudizi e ritiene ammissibili entrambi i gravami ai sensi dell’art. 170 c.g.c., che in materia di pensioni consente l’appello per soli motivi di diritto, in quanto le parti deducono asseriti errori di diritto. Supera poi le eccezioni di inammissibilità dell’appellato, rilevando che la contumacia in primo grado non preclude l’impugnazione e che la costituzione ha sanato eventuali vizi della notifica, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.g.c.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la disposizione richiamata, nella versione previgente, prevedeva il coefficiente di 1,5, poi ridotto a 1,25 per effetto dell’art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003. La questione centrale riguarda la possibilità di accedere al beneficio dopo il collocamento a riposo.
La Corte ritiene che il beneficio non possa essere limitato ai soli soggetti ancora in attività di servizio, perché il dato letterale fa riferimento “ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche”. La rivalutazione contributiva costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge dal fatto dell’esposizione e si configura come situazione giuridica dotata di propria individualità. Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità e contabile, tra cui Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2351/2015 e I App. n. 404/2023.
Il Collegio osserva inoltre che l’art. 47, comma 6 bis, d.l. n. 269/2003 fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico, come nel caso dell’appellato. Il beneficio va poi esteso anche ai lavoratori non iscritti all’Inail, come affermato da II App. n. 730/2016. Ne deriva l’applicazione del coefficiente di 1,5 per il periodo di esposizione, secondo I App. n. 367/2023.
Quanto alla prescrizione, la Corte richiama la giurisprudenza contabile di appello: la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione è definitiva e l’atto interruttivo è la domanda rivolta all’Inps, non essendo sufficiente quella di accertamento proposta all’Inail. Poiché la consapevolezza dell’esposizione risale all’aprile 2014, la domanda del maggio 2023 è tempestiva e interrompe il termine. È altresì comprovata l’esposizione qualificata e ultradecennale, emergendo dal rapporto Inail la qualifica di saldatore specializzato.
Quanto all’appello incidentale dell’Inps, il Collegio esclude il vizio di motivazione sul termine finale di esposizione, vertente su una questione di fatto estranea ai limiti dell’art. 170 c.g.c., e conferma la liquidazione del solo importo differenziale. Rigetta entrambi i gravami, con integrale conferma della sentenza impugnata; le spese sono liquidate in favore dell’appellato e distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.