Controllo gestione finanziaria Istituto Nazionale di Studi Romani (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 118 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a vigilanza ministeriale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, si conclude con un referto alle Presidenze delle due Camere che valuta la regolarità contabile e l’efficienza gestionale, senza funzione sanzionatoria. Un ente dotato di personalità giuridica di diritto privato non può essere qualificato organismo di diritto pubblico quando difetti il requisito del finanziamento pubblico maggioritario, nonostante la presenza degli altri caratteri distintivi previsti dal Codice dei contratti pubblici. L’obbligo di trasparenza e di buona amministrazione, connesso alla percezione di contribuzioni pubbliche, impone comunque all’ente di esperire procedure comparative tra più fornitori, ove compatibili con l’oggetto della prestazione. La trasformazione in ente del Terzo settore giustifica il permanere del sostegno finanziario pubblico e impone l’adeguamento della disciplina interna, contabile e del personale, ai principi di sussidiarietà orizzontale, imparzialità e buon andamento.

Il Fatto

L’Istituto Nazionale di Studi Romani, fondato nel 1925 e trasformato in Onlus, persegue la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Roma, con sede nell’ex convento dei S.S. Bonifacio e Alessio sul colle Aventino. L’Ente, sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura e iscritto nella tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ha trasmesso alla Corte dei conti il conto consuntivo dell’esercizio 2023 in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato gli atti, ha udito il relatore e ha deliberate la relazione con cui riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del 2023, dandone comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i risultati contabili del 2023 confermano l’andamento positivo registrato nell’esercizio precedente: l’esercizio si chiude con un avanzo finanziario di euro 110.704 e un avanzo economico di euro 127.976, con un incremento del patrimonio netto del 18,9 per cento e dell’avanzo di amministrazione del 33,6 per cento. L’avanzo è interamente vincolato per euro 234.509, mentre la parte disponibile ammonta a euro 189.065.

Sul piano dell’attività contrattuale, il passaggio centrale della relazione riguarda la qualificazione dell’Istituto rispetto al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Sezione conferma l’insussistenza dell’obbligo di applicare il Codice dei contratti pubblici, poiché l’Ente non possiede cumulativamente tutti i caratteri dell’organismo di diritto pubblico definiti nell’Allegato I.1: l’attività non è finanziata maggioritariamente dallo Stato o da altri enti pubblici, pur essendo presenti gli altri elementi distintivi. I contributi pubblici ammontano infatti a euro 248.119 su entrate correnti complessive di euro 546.394.

La Corte precisa, in prospettiva, che l’obbligo di assoggettamento sorgerebbe ove in futuro si determinasse, non occasionalmente, una prevalenza del finanziamento pubblico. Ribadisce inoltre l’obbligo di segnalare sistematicamente alla Corte controllante le attività contrattuali di ciascun esercizio, anche se non intrattenute, e l’esigenza che si dia corso, quando non impedito dall’oggetto della prestazione, a procedure comparative tra le offerte di più fornitori.

Sul piano ordinamentale e organizzativo, la Sezione rileva che il regolamento di contabilità è stato adottato nel 2024, mentre il regolamento del personale è ancora allo studio. La Corte raccomanda di verificare la persistenza delle condizioni per l’inquadramento contrattuale del personale nel contratto del commercio, piuttosto che nel più confacente ambito del contratto del settore culturale. Sottolinea, infine, la necessità di una maggiore interazione tra gli organi e di una regolamentazione delle attività di autofinanziamento, valutando positivamente la scelta della trasformazione in ente del Terzo settore, con l’inserimento nel novero dei soggetti che svolgono attività di interesse generale ai sensi degli artt. 1 e 5 del Codice del Terzo settore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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