Cancellazione dalla graduatoria ERP legittima per mancato riscontro alla convocazione (TAR Lombardia n. 3633 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Comune dispone la cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica quando il mancato riscontro alla convocazione per la verifica dei requisiti sia imputabile a difetto di cooperazione dell’istante. L’invito trasmesso a mezzo posta elettronica e raccomandata all’indirizzo di residenza, non contestato, esaurisce l’onere di convocazione a carico dell’amministrazione. La circostanza che l’istante fosse temporaneamente assente per ragioni di lavoro non giustifica l’inerzia protratta dopo il rientro, né il mancato inoltro, anche tardivo, della documentazione richiesta. Costituisce ulteriore e autonoma ragione di rigetto la difformità tra la composizione del nucleo familiare dichiarata e quella risultante dalle risultanze anagrafiche.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione all’avviso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., Piano 2021, indicando il proprio recapito di residenza e un indirizzo di posta elettronica. Avviata l’istruttoria e attribuito il punteggio preliminare, il Comune la convocava per la verifica dei requisiti fissando l’incontro al 23 agosto 2021. L’invito veniva inviato il 9 agosto 2021 sia per e-mail sia mediante raccomandata all’indirizzo di residenza.

La ricorrente non si presentava. La raccomandata, non ritirata, veniva restituita per compiuta giacenza il 15 ottobre 2021. Il Comune disponeva quindi la cancellazione definitiva dalla graduatoria con atto del 27 ottobre 2021, confermato dal provvedimento impugnato, recapitato il 9 febbraio 2022. La ricorrente deduceva l’assenza di motivazione e il mancato apprezzamento della situazione concreta, rappresentando di essere stata assente dall’abitazione per lavoro dal 26 luglio al 16 agosto 2021. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 524 del 6 maggio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla circostanza di fatto posta a fondamento dell’atto impugnato: il mancato riscontro alla convocazione effettuata per e-mail e a mezzo raccomandata. Tale dato non risulta in alcun modo contestato, né emergono censure sull’indirizzo di residenza o sulla regolarità della trasmissione dell’invio postale.

Il Tribunale rileva una decisiva incongruenza, denunciata dalla difesa dell’amministrazione: la ricorrente è rientrata il 16 agosto 2021 e, ciononostante, non si è attivata per ritirare la raccomandata né per presentarsi all’appuntamento del 23 agosto successivo. Del resto, la posta elettronica poteva essere visualizzata in qualsiasi momento.

In aggiunta, la documentazione relativa alla situazione della ricorrente non è stata trasmessa al Comune, nemmeno tardivamente. L’amministrazione aveva peraltro precisato che il colloquio poteva essere delegato a un terzo, oppure la documentazione poteva essere firmata, scansionata e inoltrata via e-mail.

Il Collegio valorizza infine la difformità tra la dichiarazione resa (nucleo composto dall’istante e da due figli minori) e la risultanza anagrafica (nucleo con un convivente adulto aggiunto). Tale divergenza risulta dagli atti depositati e i fatti evidenziati sono comunque autonomamente ostativi.

Su queste basi il ricorso è infondato e viene rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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