Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 3198 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi sul diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’Amministrazione che non provi l’avvenuto adempimento né giustifichi la propria inerzia è tenuta a dare esecuzione al titolo nel termine fissato dal giudice. Il giudice amministrativo, in caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione. La condanna alle astreintes di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è misura discrezionale, non automatica, e può essere negata per iniquità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dell’esecuzione mobiliare, in ragione della natura esecutiva del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Lazio l’ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice del lavoro, passata in giudicato e non impugnata, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e condannata l’Amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha così proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute e delle astreintes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione circa la propria inerzia. Tale condotta processuale ha reso fondato il ricorso.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. La scelta di un termine congruo risponde alla funzione stessa del giudizio di ottemperanza, che mira a superare l’inerzia dell’Amministrazione e a garantire effettività alla tutela giurisdizionale già accordata.
Quale ulteriore strumento di garanzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, con esclusione della facoltà di delega e senza compenso. Al commissario è assegnato il termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente. Il doppio termine realizza la sequenza tipica dell’ottemperanza: prima l’adempimento spontaneo, poi l’intervento sostitutivo.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento delle astreintes. L’applicazione della misura è stata ritenuta non equa nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio ha così confermato la natura discrezionale e non automatica dell’astreintes, che presuppone una valutazione di effettiva utilità rispetto all’interesse del creditore.
Infine, le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016.
Nota della Redazione
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