Sorveglianza speciale, nozione restrittiva di arma e divieto di detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 990 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere e portare armi, imposto al sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, va interpretato in senso restrittivo e riguarda le sole armi proprie, non gli strumenti atti ad offendere né le munizioni. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non estende quindi la propria portata ai coltelli che, per assenza della punta acuta e della lama a due tagli, costituiscono arma impropria. La qualificazione del coltello in sequestro impone al giudice del merito di accertarne in concreto le caratteristiche strutturali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente la condanna resa dal Tribunale di Palmi, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e confermato la responsabilità per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Tra le condotte contestate rilevava la detenzione di un coltello, qualificato dal giudice di merito come arma. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea qualificazione dello strumento e il vizio di motivazione sul diniego della tenuità del fatto. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo: l’art. 5, terzo comma, legge n. 1423 del 1956, oggi art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, prescrive al destinatario della misura di “non detenere e non portare armi”. Il delitto di inosservanza è disciplinato dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, già art. 9, secondo comma, legge n. 1423 del 1956.
La giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio dichiara di dare continuità, interpreta la nozione di arma in senso restrittivo, limitandola alle sole armi proprie richiamate dall’art. 585, secondo comma, n. 1, cod. pen. e dagli artt. 1 e 2 legge n. 110 del 1975. A sostegno richiama i precetti dell’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 7 CEDU, oltre che degli artt. 1 e 2 cod. pen.
Una lettura estensiva comprimerebbe in modo sproporzionato la libertà del sorvegliato, impedendo la detenzione di coltelli o attrezzi di comune uso domestico e imponendo limitazioni estranee alle finalità della norma. Ne deriva che la nozione di arma non comprende gli strumenti atti ad offendere né i coltelli a serramanico, qualificabili come arma impropria proprio per l’assenza della punta acuta e della lama a due tagli.
Su questa base la Corte rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello. Da un lato il giudice territoriale, per assolvere dall’imputazione relativa alla legge sulle armi, aveva considerato il coltello arma impropria; dall’altro lo aveva ritenuto arma propria in quanto munito di punta. Il ricorrente aveva già dedotto in appello che lo strumento era privo di punta, senza ottenere risposta coerente.
Verificato l’interesse alla censura, poiché per il capo relativo alla misura di prevenzione era stata irrogata la pena più grave, la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il secondo motivo resta assorbito. Il giudice del rinvio dovrà accertare in fatto se il coltello fosse munito di punta e presentasse le caratteristiche dell’arma propria.
Nota della Redazione
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