Immigrazione clandestina, doppia conforme e profitto nel nulla osta flussi (Cass. pen. Sez. I n. 989 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si fondano in un risultato organico ed inscindibile, sicché la congruità della motivazione va valutata congiuntamente. Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi di appello, senza illustrarli e senza rapportarli alle argomentazioni della sentenza impugnata, è aspecifico e, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inammissibile. Il travisamento della prova nel giudizio di legittimità è deducibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo se il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta in secondo grado e se l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna resa in primo grado dal G.I.P. del Tribunale nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-ter lett. b), e comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, in concorso ai sensi degli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. L’imputato, secondo l’accusa, aveva partecipato a un sistema illecito finalizzato a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato a cittadini extracomunitari, mediante richieste di assunzione ideologicamente false, strumentali al rilascio del nulla osta per il visto nell’ambito della disciplina sui flussi migratori.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova e carenza di prova sulla circostanza aggravante del fine di profitto, nonché contestando la sussistenza del contributo concorsuale e dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale. Il difensore aveva depositato dichiarazione di adesione all’astensione di categoria e aveva chiesto il rinvio dell’udienza. La Corte esclude che l’istanza possa trovare accoglimento: nel giudizio di cassazione, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, non è previsto il diritto del difensore di partecipare all’udienza camerale. Il rinvio è concedibile solo per atti o adempimenti che presuppongano la presenza del difensore, sicché, in caso di trattazione scritta, la data di scadenza del termine per le conclusioni o la sua ricaduta nel periodo di astensione restano irrilevanti.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la critica al richiamo per relationem della sentenza di appello a quella di primo grado è manifestamente infondata. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, in caso di doppia conforme, le due motivazioni confluiscono in un risultato organico ed inscindibile, soprattutto quando i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e con frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della decisione. Le due sentenze di merito costituiscono, dunque, un unico corpo decisionale.
Sotto il secondo profilo, il motivo è generico: il ricorrente opera un continuo rinvio alle contestazioni svolte con l’atto di appello, senza illustrarle né rapportare il singolo argomento devoluto alla motivazione della Corte territoriale. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello determina aspecificità dell’impugnazione, che ricorre non solo per indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Anche il dedotto travisamento della prova testimoniale è generico e, comunque, non decisivo. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui, in caso di doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova asseritamente decisiva è deducibile solo se il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta in secondo grado e se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Tale decisività non emerge nella specie: la lettura congiunta dei provvedimenti consente di reputare ricostruiti, in modo non manifestamente illogico, i rapporti del ricorrente con i coimputati, il suo ruolo di collettore e promotore delle istanze, il sistema di acconti e i contatti documentati dalle intercettazioni.
Quanto al fine di profitto, la motivazione della Corte d’appello è definita stringata, ma il motivo di ricorso non offre argomenti utili a un intervento di legittimità. Le intercettazioni e gli accordi tra i compartecipi e gli stranieri sono reputati sufficienti a configurare, oltre ogni ragionevole dubbio, il reato e l’aggravante. Il secondo motivo, relativo al contributo concorsuale e all’elemento psicologico, è manifestamente infondato: le prove emergenti dalle intercettazioni configurano una condotta materiale a fronte della quale risultano assertive le deduzioni difensive. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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