Continuazione nel giudizio di rinvio: proponibile ma inammissibile se generica (Cass. pen. Sez. 3 n. 12610 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento con rinvio, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e reati già giudicati è proponibile per la prima volta se il giudizio di rinvio ha ad oggetto anche l’affermazione di responsabilità e se la questione è divenuta attuale solo dopo la pronuncia della sentenza rescindente, non integrando tale istanza la proposizione di motivi aggiunti. La richiesta è tuttavia inammissibile per genericità se l’imputato non produce copia della sentenza relativa ai reati già giudicati con l’attestazione del passaggio in giudicato, non potendo limitarsi a indicarne gli estremi, né essendo applicabile in via analogica la disciplina dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Non costituisce causa di annullamento il mancato esame di una richiesta inammissibile per assoluta indeterminatezza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Quarta Sezione, aveva confermato l’assoluzione dell’imputato dal reato associativo e rideterminato la pena per il reato di cessione di stupefacenti. Nel corso del giudizio di rinvio la difesa aveva depositato una memoria con cui chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli giudicati con una sentenza del Tribunale di Napoli, divenuta — secondo l’assunto difensivo — irrevocabile solo nel 2018.
La Corte territoriale aveva omesso di esaminare tale richiesta, omissine censurata dal ricorrente con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 125, comma 3, 623 e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non aver il giudice del rinvio considerato una doglianza già formulata nel precedente ricorso e rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo relativo alla responsabilità per il reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la preclusione derivante dall’art. 627 cod. proc. pen., osservando che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto anche l’affermazione di responsabilità e il relativo trattamento sanzionatorio, sicché la richiesta di continuazione poteva essere formulata per la prima volta in quella sede, se divenuta proponibile solo dopo la sentenza rescindente. Non si trattava di motivi aggiunti, non consentiti nel giudizio di rinvio, ma di un’istanza concernente un punto della decisione ancora controverso.
La Corte ha quindi precisato il perimetro del proprio sindacato, distinguendo il caso in esame dal precedente richiamato dal ricorrente: nel caso di specie il giudizio di rinvio riguardava l’affermazione di responsabilità, con la conseguente non esclusione della proponibilità della richiesta con fatti giudicati da sentenza divenuta definitiva solo successivamente, essendo la questione divenuta attuale dopo la presentazione dell’atto d’appello.
Cionondimeno, la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile per genericità: la sentenza relativa ai fatti che si assumevano legati da un medesimo disegno criminoso era stata indicata in modo generico, senza illustrarne contenuto e oggetto, e non era stata depositata copia con l’attestazione del passaggio in giudicato. Richiamando il consolidato principio per cui l’imputato che richieda la continuazione deve produrre copia delle sentenze rilevanti e non può limitarsi a indicarne gli estremi, la Corte ha escluso l’applicabilità in via analogica dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., concernente la sola fase esecutiva.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere la doglianza relativa alla mancata considerazione di una richiesta difensiva inammissibile per genericità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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