Confisca del denaro e generiche: obbligo di motivazione del giudice d’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 992 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la misura è consentita solo quando sussista un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l’attività illecita contestata, non essendo confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti cessioni o siano destinate a ulteriori acquisti. Nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta e va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che può contenere ragioni idonee a ritenere errato il dispositivo. Il giudice di appello, a fronte di specifica doglianza, deve dirimere il contrasto e fornire adeguata spiegazione della propria determinazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, in primo grado, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di hashish e due atti di cessione, con applicazione della recidiva e confisca della somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione, ritenuta profitto del reato. La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione.
Avverso tale pronuncia il condannato ricorre per cassazione deducendo, da un lato, una ipotesi di reformatio in pejus: il primo giudice aveva riconosciuto in motivazione le circostanze attenuanti generiche, mentre l’appello aveva qualificato tale riconoscimento come mero refuso. Dall’altro, censura la confisca del denaro per difetto di motivazione sul nesso di pertinenzialità con il reato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso su entrambi i profili. Quanto alle attenuanti generiche, rileva una contraddizione interna alla motivazione di primo grado: il giudice aveva riconosciuto il beneficio per ragioni di dosimetria della pena, salvo poi applicare la recidiva senza un giudizio di bilanciamento e omettere ogni menzione nel dispositivo.
Il giudice di appello si era limitato ad affermare che si trattava di un “errore di trasposizione“. Tale affermazione è assertiva e manifestamente illogica: la statuizione costituisce l’incipit del paragrafo sul trattamento sanzionatorio e non è sganciata dal contesto argomentativo, né ricorre alcuna interruzione lessicale o aporia sintattica da cui desumere un errore di battitura.
La Corte richiama il principio secondo cui, nel contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta ma va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che conserva funzione di spiegazione delle ragioni della decisione e può contenere elementi certi e logici atti a ritenere errato il dispositivo (Sez. III n. 3969 del 25/09/2018). Il giudice di appello avrebbe dovuto approfondire le ragioni del contrasto e dirimerlo.
Quanto alla confisca del denaro, la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni del collegamento tra le somme e lo specifico reato. Per il reato di illecita detenzione, la confisca è possibile solo in presenza di un nesso di pertinenzialità; non sono confiscabili le somme ricavato di precedenti cessioni o destinate a ulteriori acquisti (Sez. VI n. 272204). Il denaro può essere confiscato solo alle condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, non essendo consentita la confisca né ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis (Sez. IV n. 20130 del 19/04/2022).
Segue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari sui due punti, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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