Rendiconto di gestione e insindacabilità delle scelte dell’amministratore giudiziario (Cass. pen. Sez. VI n. 1279 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di approvazione del rendiconto della gestione, disciplinato dall’art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario e non può investire la correttezza delle scelte di gestione compiute nel corso dell’amministrazione. Esso mira esclusivamente a verificare la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, onde individuare un risultato contabile preciso e definito. L’eventuale responsabilità dell’amministratore può emergere in via meramente incidentale dalla documentazione o dalle deduzioni delle parti, ma non costituisce oggetto di accertamento e non giustifica il diniego di approvazione. Nel procedimento di prevenzione, quando il sequestro cade su beni sociali come conseguenza indiretta del vincolo apposto in via totalitaria sulle quote, legittimati a partecipare al giudizio di approvazione del conto sono solo i soggetti immediatamente coinvolti dall’azione di prevenzione, non la società né il suo legale rappresentante, titolari di posizioni indirettamente incise.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento di prevenzione, il Tribunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto di gestione predisposto dagli amministratori giudiziari. La società ricorrente contestava la mancata contabilizzazione dei canoni di locazione, o comunque dell’indennizzo, dovuti per l’utilizzo di una pala gommata di sua proprietà, bene di cui si sarebbe avvalsa altra società le cui quote erano sottoposte a confisca. Il Tribunale aveva disatteso le censure, qualificando la scelta come gestionale.

La difesa della società, per il tramite del legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la mancata contabilizzazione non potesse essere ricondotta all’ambito delle scelte gestionali insindacabili, perché il bene apparteneva a un soggetto diverso da quello che ne aveva usufruito, sebbene anch’esso sottoposto a sequestro poi venuto meno.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per più concorrenti ragioni. In via preliminare ha rilevato un difetto di legittimazione, destinato a inficiare in radice l’impugnazione. Quando il sequestro cade su beni facenti parte del patrimonio di una società come conseguenza indiretta del vincolo apposto in via totalitaria sulle quote, i soggetti passivi dell’azione di prevenzione sono i titolari delle partecipazioni e non la società, che, a differenza delle quote e del patrimonio sociale, non è suscettibile di ablazione.

Tale rilievo si riflette sulla legittimazione a partecipare al giudizio di approvazione del conto, cui possono prendere parte solo i soggetti immediatamente coinvolti dall’azione di prevenzione — il proposto e i terzi interessati — e non i titolari di posizioni indirettamente incise. Poiché la contestazione era stata interposta dal legale rappresentante della società e non dai terzi interessati, la Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione.

Nel merito, la Corte ha ribadito che il giudizio sul rendiconto non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario. Esso investe la completezza e la regolarità formale delle voci esposte, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso. È escluso che il Tribunale possa giustificare il diniego di approvazione per l’eventuale responsabilità dell’amministratore. L’emersione di condotte negligenti o dolose può risultare solo in via incidentale, ma non è oggetto di accertamento con carattere di giudicato (in motivazione, Sezione 1, n. 19666 del 12/02/2021).

La decisione di mettere gratuitamente a disposizione di una società un bene aziendale di altra società parimenti coinvolta, con conseguente assenza di riscontri contabili, rimane dunque una scelta di gestione, che coinvolge l’amministrazione di entrambi gli enti e resta insindacabile in quella sede. Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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