Colloqui con il coniuge detenuto in regime differenziato e progressività trattamentale (Cass. pen. Sez. I n. 1316 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un detenuto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. non esclude, in via di principio, l’esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari, che può essere attuato mediante forme di comunicazione controllabili a distanza idonee a consentire la coltivazione della relazione parentale senza pericolo per la sicurezza. Il diniego di autorizzazione opposto al familiare ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, che intenda recarsi in altra Regione per incontrare il coniuge detenuto, è però legittimo quando sia motivato dall’appena avviato percorso alternativo, in coerenza con il principio di progressività trattamentale. Non è invece dirimente, ai fini del riconoscimento dell’autorizzazione, il profilo di caratura criminale del coniuge detenuto.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza con cui una donna, ammessa da pochi giorni alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, chiedeva di essere autorizzata a recarsi presso la Casa circondariale di Viterbo, con la propria automobile, per incontrare il marito ivi detenuto in espiazione di pena.

Il rigetto si fondava su due rilievi: l’elevata caratura criminale del detenuto, risultante da un’informativa della Questura di Bari, e il fatto che il percorso alternativo della ricorrente era stato appena avviato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni sul trattamento e sulle relazioni familiari del detenuto. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola secondo cui l’esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare, nemmeno quando questi sia sottoposto al regime differenziato. Richiamando la propria giurisprudenza, la sentenza afferma che il detenuto in art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari, quando vi sia impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza.

Questo orientamento — precisa la Corte — muove dall’esigenza di rinvenire un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. I n. 7654 del 12.12.2014 e Sez. I n. 29007 dell’11.06.2021, nonché una pronuncia della Corte costituzionale del 2017 divenuta irrevocabile nel 2022.

Ne deriva, osserva il Collegio, che non è evocabile un divieto assoluto di incontro tra coniugi, entrambi in espiazione di pena, il primo sottoposto al regime differenziato, la seconda alla misura alternativa. Non appare pertanto perspicua l’osservazione del provvedimento impugnato che valorizza la caratura criminale del coniuge: si tratta di un profilo non dirimente ai fini dell’autorizzazione.

Il secondo rilievo, invece, supera il vaglio di legittimità. La Corte reputa non censurabile la valutazione secondo cui la ricorrente, ammessa all’affidamento in prova al servizio sociale soltanto pochi giorni prima dell’istanza, non potesse essere autorizzata a recarsi fuori Regione, a centinaia di chilometri di distanza, per incontrare il marito detenuto. La motivazione, pur sintetica, è priva di illogicità e osservante del dettato normativo.

In tema di misure alternative alla detenzione, lo svolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressività trattamentale, richiamato dalla Corte con il precedente Sez. I n. 22443 del 17.01.2019. Il diniego di allontanarsi dal territorio di Bari, lasciando l’abitazione in orario diverso da quello della tabella oraria, per raggiungere una diversa Regione, ne costituisce coerente esplicazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *